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Osservatorio Docenti

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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO SUL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO GPS DOCENTI 2022/2024

VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO SUL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO GPS DOCENTI 2022/2024 – ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022.

A seguito della già favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, ha riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare la Sentenza CLICCA QUI).

Il Consiglio di Stato, prima con l’Ordinanza n. 6581/2021 e, quindi, con la Sentenza n. 3286 del 27.4.2022, ha accolto il ricorso in appello, disponendo a carico del Ministero il riconoscimento del punteggio in forma piena al pari del servizio svolto in costanza di nomina.

Secondo il Consiglio di Stato: “ .. a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale diassunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare,prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stessopunteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono inrapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica ilcomma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti inpendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini dellacarriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. ”.

L’orientamento è pienamente a favore anche di chi ha svolto il servizio civile, trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare.

I ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno quindi diritto ad ottenere immediatamente la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo A TITOLO PIENO E DEFINITIVO.

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RICORSO DOCENTI GPS 2022/2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale DOCENTE interessato al Ricorso per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS 2022/2024 ed in quelli successivi.

Infatti, il Ministero ha continuato a precludere la valutazione ai fini del punteggio del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina per il personale Docente anche nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS 2022/2024.

L’Ordinanza di aggiornamento per il biennio 2022/2024 prevede infatti che: “ .. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..”.

Pertanto, così come per i precedenti aggiornamenti, anche per il biennio 2022/2024 il Ministero riconosce in misura piena il solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina scolastica, mentre non attribuisce alcun punteggio al medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina.

In altri termini, per il Personale Docente tale servizio è stato del tutto escluso dalle valutazioni per il punteggio, prevedendosi il riconoscimento in forma piena, ossia 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.), al solo servizio militare (e civile) svolto in costanza di nomina, mentre nessun punteggio è attribuito al medesimo servizio svolto non in costanza di nomina.

Ne consegue che in virtù dell’ampio orientamento favorevole esposto è opportuna l’adesione del Personale Docente al ricorso strumentale al riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina, con attribuzione di 12 punti per singolo anno e/o 2 puntiper singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

A favore dell’equivalenza di punteggio tra servizio militare/civile in costanza di nomina e servizio non in costanza di nomina si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro in molteplici casi, ossia Ordinanza n. 35380 del18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

 

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO D’URGENZA + MERITO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata.

In particolare, al fine di poter conseguire un risultato favorevole in tempi brevi entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, nel ricorso verrà formulata apposita ISTANZA CAUTELARE D’URGENZA, per avere una prima decisione sul pieno riconoscimento del punteggio in tempi rapidi.

Contestualmente si chiederà nel ricorso anche la pronuncia di merito per ottenere, in via successiva, la Sentenza finale a titolo definitivo.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

L'importo di adesione è agevolmente accessibile.

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- ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato favorevole già nel periodo iniziale del nuovo biennio di aggiornamento, e comunque entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 2 LUGLIO 2022.

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AVVISO DI IMMINENTE DEPOSITO DEI RICORSI: ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 2 LUGLIO 2022 - CLICCA QUI

 

Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RILEVANTE VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RILEVANTE VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – ADESIONI RICORSO GIUDICE DEL LAVORO ENTRO 2 LUGLIO 2022.

A seguito della già favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, ha riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare la Sentenza CLICCA QUI).

I ricorrenti, appartenenti al Personale ATA, avevano inizialmente ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico.

A seguito della negativa sentenza del TAR, hanno promosso appello al Consiglio di Stato che, prima con l’Ordinanza n. 6581/2021 e, quindi, con la Sentenza n. 3286 del 27.4.2022, ha accolto il ricorso in appello, disponendo a carico dell’Amministrazione Scolastica il riconoscimento del punteggio in forma piena, ossia 6 punti = 1 anno e/o 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg. (anziché in misura ridotta 0,60 = 1 anno e/o 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Il Consiglio di Stato ha così motivato: “ .. In sintesi, l’impianto motivazionale sul quale poggia l’anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art.2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso entipubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando .. a) accoglie l’appello di cui all’epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati; ..”.

Tra i ricorrenti vi sono anche operatori che hanno maturato servizio civile, a cui pertanto gli effetti favorevoli si estendono pienamente trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare.

I ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno quindi diritto ad ottenere immediatamente la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo A TITOLO PIENO E DEFINITIVO fino a punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singolo mese o frazione superiore a 15 gg.

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RICORSO ATA GIUDICE DEL LAVORO

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale ATA interessato al Ricorso al Giudice del Lavoro tuttora attivo, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel periodo di aggiornamento in corso 2021/2023 ed in quelli successivi.

Come noto, nel recente aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA triennio 2021/23 (v. Decreto n. 50/2021), il Ministero ha escluso la piena valutazione del servizio militare di leva (e del servizio civile assimilato per legge) se non svolto in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso istituto scolastico statale), ma secondo l’orientamento giurisprudenziale esposto si tratta di preclusioni ormai illegittime.

A favore dell’equivalenza di punteggio tra servizio militare/civile in costanza di nomina e servizio non in costanza di nomina si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro in molteplici casi, ossia Ordinanza n. 35380 del18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

Pertanto, è tuttora possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in forma piena del punteggio per il servizio di leva (e civile assimilato) non in costanza di nomina per attribuzione al personale ATA di 6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

Possono aderire anche coloro i quali avevano attivato in precedenza analogo ricorso al Tar, non essendovi conflitto tra azioni promosse presso differenti Autorità giudiziarie.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

L'importo di adesione è agevolmente accessibile.

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- ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi utili nel corso del presente aggiornamento delle graduatorie ATA, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 2 LUGLIO 2022.

 

AVVISO DI IMMINENTE DEPOSITO DEI RICORSI: ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 2 LUGLIO 2022 - CLICCA QUI

 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DAI DEPENNATI DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (E I FASCIA GPS)

RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DAI DEPENNATI DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (E I FASCIA GPS). ADESIONE ENTRO 20 FEBBRAIO 2023.

DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (ORA UNITA ALLA I FASCIA GPS) TRAMITE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE: di assoluto rilievo è la questione della decurtazione e/o mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto dai docenti inseriti con riserva in II fascia di graduatorie d’istituto (ora unita alla I fascia GPS) a seguito di ricorso e poi depennati per l’esito negativo del giudizio.

A tali docenti, prevalentemente ITP, tramite decreti di depennamento (o anche solo tramite SIDI) viene sottratto il punteggio corrispondente al servizio svolto durante l’inserimento con riserva in II fascia G.I. (e/o I fascia GPS), riconoscendosi tale servizio ai soli fini economici e non anche giuridici.

In realtà, non vi è alcuna previsione normativa di rango primario che giustifichi tale decurtazione di punteggio da parte del Ministero, che confligge con il principio di piena esecuzione dei provvedimenti giudiziali, secondo cui l’attuazione di un atto giudiziario deve avvenire in modo integrale, garantendo ai beneficiari ogni relativa utilità.

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Il Ministero non può sostenere che il docente in tali casi abbia prestato servizio senza titolo, atteso che il provvedimento giudiziale, limitatamente al periodo in cui è stato efficace, ha rappresentato valido e pieno titolo ai fini della maturazione di punteggio.

I docenti hanno prestato servizio in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d’insegnamento pertinenti, con la peculiarità che in virtù del provvedimento giudiziale hanno svolto il servizio dalla fascia migliorativa, beneficiando del riconoscimento giuridico dell’idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale.

Per tali motivi, i contratti relativi al servizio svolto non sono affetti da alcuna patologia tale da escludere il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici, pertanto la decurtazione del punteggio operata dal Ministero è illegittima ponendosi in violazione degli artt. 1458 e 2126 cod. civ., come riconosciuto da copiosa giurisprudenza (in tal senso, v. principi tratti da Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 991 – 20.01.2016 e Sentenza n. 15450 – 7.07.2014; a favore del riconoscimento giuridico del servizio v. Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 250 – 7.02.2019; Tribunale di Chieti, Sez. Lavoro, Sentenza n. 179 – 25.05.2021; molto di recente si sono espressi a favore in medesima fattispecie Tribunale di Torino, Sez. Lavoro Sentenza del 16.06.2022 e Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza del 6.04.2022).

CHIARIMENTI SULLA FAQ MINISTERIALE N. 45

In occasione dell’aggiornamento per il biennio 2022/2024, indetto con l’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, è stata pubblicata la seguente faq che potrebbe essere oggetto di errata interpretazione:

Faq 45: E’ valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto? Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024.

Orbene, alcuni possono mal interpretare la risposta a tale faq ritenendo che in qualsiasi caso il servizio svolto in via di fatto sia riconosciuto dal Ministero.

Non è così.

La faq richiama la Nota 1290/2020 che riconosce il servizio in via di fatto solo nel caso in cui il docente abbia nel frattempo conseguito il titolo che inizialmente mancava.

Nel caso di specie, il servizio dei depennati da II fascia G.I. (e I fascia GPS) è stato svolto dalla fascia degli abilitati con provvedimento giudiziale ma senza il titolo di abilitazione.

Tali medesimi docenti, in occasione del nuovo aggiornamento per il biennio 2022/2024, non hanno conseguito (né avrebbero potuto) il titolo di abilitazione richiesto per l’inserimento in II fascia di Graduatorie d’istituto (e I fascia GPS).

Pertanto, tali docenti non possono beneficiare del riconoscimento del servizio indicato nella Faq, in quanto non hanno conseguito, entro il termine della domanda di aggiornamento del biennio 2022/2024, il titolo di abilitazione inizialmente richiesto per l’inserimento nella fascia da cui hanno svolto il servizio.

Dunque, devono comunque ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento di tale servizio.

- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO

I ricorsi verranno promossi in forma individuale al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

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3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022

RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022 - ADESIONE: 15 APRILE 2022.

In vista del vicino aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del 2022, appare di assoluto rilievo il problema dell’inerzia del Ministero avverso le numerose istanze di riconoscimento presentate da docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero (ex multis, Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, etc.).

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi molto rapidi (preferibilmente 60 gg.) il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

E’ possibile chiedere in subordine la pronuncia del Tar sulla fondatezza dell’istanza di riconoscimento, che potrebbe quindi eventualmente condurre alla condanna del Ministero a riconoscere direttamente il titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, avendo accolto in numerosi casi le richieste dei ricorrenti volte ad obbligare il Ministero a provvedere in tempi rapidi, come si riporta: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina contestualmente un Commissario ad Acta, ossia un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal TAR.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha una breve durata e quindi consente di ottenere la Sentenza conclusiva in pochi mesi.

Come anticipato, il ricorso assume particolare rilievo in vista del vicino aggiornamento delle GPS del 2022, atteso che i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento sono attualmente inseriti (al massimo) in I fascia “con riserva”, ed hanno quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi la conclusione del procedimento di riconoscimento per poter chiedere, nel nuovo aggiornamento 2022, l’inclusione “a pieno titolo” nelle GPS di I fascia.

Si segnala che il responsabile legale di Osservatorio Docenti, Avv. Giuseppe Buonanno, ha già conseguito diverse vittorie in tema di titoli esteri di abilitazione su materia o sostegno (per visionare un recente articolo CLICCA QUI).

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- UTILITA’: l’utilità è quella di avere in tempi rapidi una Sentenza del TAR che obblighi il Ministero a decidere sul riconoscimento sollecitamente, così da utilizzare il riconoscimento finale del titolo estero per l’inclusione “a pieno titolo” in I fascia nell’aggiornamento 2022 delle GPS.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare sui tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di una parte privata e del peculiare titolo estero in suo possesso, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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-ADESIONI ENTRO 15 APRILE 2022: le adesioni al ricorso sono ATTIVE ed è possibile aderire in ogni momento, si garantisce il deposito del ricorso in tempi ravvicinati alla data di adesione.

Tuttavia, considerato che l'azione ha l'obiettivo di ottenere risultati in tempi rapidi in vista dell’aggiornamento 2022, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 15 APRILE 2022.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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