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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RILEVANTE VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - RILEVANTE VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – ADESIONI RICORSO GIUDICE DEL LAVORO ENTRO 2 LUGLIO 2022.

A seguito della già favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, ha riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare la Sentenza CLICCA QUI).

I ricorrenti, appartenenti al Personale ATA, avevano inizialmente ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico.

A seguito della negativa sentenza del TAR, hanno promosso appello al Consiglio di Stato che, prima con l’Ordinanza n. 6581/2021 e, quindi, con la Sentenza n. 3286 del 27.4.2022, ha accolto il ricorso in appello, disponendo a carico dell’Amministrazione Scolastica il riconoscimento del punteggio in forma piena, ossia 6 punti = 1 anno e/o 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg. (anziché in misura ridotta 0,60 = 1 anno e/o 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Il Consiglio di Stato ha così motivato: “ .. In sintesi, l’impianto motivazionale sul quale poggia l’anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art.2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso entipubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando .. a) accoglie l’appello di cui all’epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati; ..”.

Tra i ricorrenti vi sono anche operatori che hanno maturato servizio civile, a cui pertanto gli effetti favorevoli si estendono pienamente trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare.

I ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno quindi diritto ad ottenere immediatamente la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo A TITOLO PIENO E DEFINITIVO fino a punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singolo mese o frazione superiore a 15 gg.

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RICORSO ATA GIUDICE DEL LAVORO

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale ATA interessato al Ricorso al Giudice del Lavoro tuttora attivo, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel periodo di aggiornamento in corso 2021/2023 ed in quelli successivi.

Come noto, nel recente aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA triennio 2021/23 (v. Decreto n. 50/2021), il Ministero ha escluso la piena valutazione del servizio militare di leva (e del servizio civile assimilato per legge) se non svolto in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso istituto scolastico statale), ma secondo l’orientamento giurisprudenziale esposto si tratta di preclusioni ormai illegittime.

A favore dell’equivalenza di punteggio tra servizio militare/civile in costanza di nomina e servizio non in costanza di nomina si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro in molteplici casi, ossia Ordinanza n. 35380 del18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

Pertanto, è tuttora possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il riconoscimento in forma piena del punteggio per il servizio di leva (e civile assimilato) non in costanza di nomina per attribuzione al personale ATA di 6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

Possono aderire anche coloro i quali avevano attivato in precedenza analogo ricorso al Tar, non essendovi conflitto tra azioni promosse presso differenti Autorità giudiziarie.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

L'importo di adesione è agevolmente accessibile.

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- ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi utili nel corso del presente aggiornamento delle graduatorie ATA, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 2 LUGLIO 2022.

 

AVVISO DI IMMINENTE DEPOSITO DEI RICORSI: ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 2 LUGLIO 2022 - CLICCA QUI

 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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