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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO SUL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO GPS DOCENTI 2022/2024

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VITTORIA DEFINITIVA SERVIZIO MILITARE E CIVILE - VITTORIA DELL’AVV. BUONANNO AL CONSIGLIO DI STATO SUL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO GPS DOCENTI 2022/2024 – ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022.

A seguito della già favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, ha riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare la Sentenza CLICCA QUI).

Il Consiglio di Stato, prima con l’Ordinanza n. 6581/2021 e, quindi, con la Sentenza n. 3286 del 27.4.2022, ha accolto il ricorso in appello, disponendo a carico del Ministero il riconoscimento del punteggio in forma piena al pari del servizio svolto in costanza di nomina.

Secondo il Consiglio di Stato: “ .. a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale diassunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare,prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stessopunteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono inrapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica ilcomma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti inpendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini dellacarriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. ”.

L’orientamento è pienamente a favore anche di chi ha svolto il servizio civile, trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare.

I ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno quindi diritto ad ottenere immediatamente la rideterminazione delle graduatorie d’interesse con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo A TITOLO PIENO E DEFINITIVO.

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RICORSO DOCENTI GPS 2022/2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale DOCENTE interessato al Ricorso per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS 2022/2024 ed in quelli successivi.

Infatti, il Ministero ha continuato a precludere la valutazione ai fini del punteggio del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina per il personale Docente anche nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS 2022/2024.

L’Ordinanza di aggiornamento per il biennio 2022/2024 prevede infatti che: “ .. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..”.

Pertanto, così come per i precedenti aggiornamenti, anche per il biennio 2022/2024 il Ministero riconosce in misura piena il solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina scolastica, mentre non attribuisce alcun punteggio al medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina.

In altri termini, per il Personale Docente tale servizio è stato del tutto escluso dalle valutazioni per il punteggio, prevedendosi il riconoscimento in forma piena, ossia 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.), al solo servizio militare (e civile) svolto in costanza di nomina, mentre nessun punteggio è attribuito al medesimo servizio svolto non in costanza di nomina.

Ne consegue che in virtù dell’ampio orientamento favorevole esposto è opportuna l’adesione del Personale Docente al ricorso strumentale al riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina, con attribuzione di 12 punti per singolo anno e/o 2 puntiper singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

A favore dell’equivalenza di punteggio tra servizio militare/civile in costanza di nomina e servizio non in costanza di nomina si è pronunciata anche la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro in molteplici casi, ossia Ordinanza n. 35380 del18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

 

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO D’URGENZA + MERITO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata.

In particolare, al fine di poter conseguire un risultato favorevole in tempi brevi entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, nel ricorso verrà formulata apposita ISTANZA CAUTELARE D’URGENZA, per avere una prima decisione sul pieno riconoscimento del punteggio in tempi rapidi.

Contestualmente si chiederà nel ricorso anche la pronuncia di merito per ottenere, in via successiva, la Sentenza finale a titolo definitivo.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

L'importo di adesione è agevolmente accessibile.

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- ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato favorevole già nel periodo iniziale del nuovo biennio di aggiornamento, e comunque entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 2 LUGLIO 2022.

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AVVISO DI IMMINENTE DEPOSITO DEI RICORSI: ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 2 LUGLIO 2022 - CLICCA QUI

 

Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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