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Osservatorio Docenti

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GRADUATORIE ATA, TAR LAZIO: IL PUNTEGGIO PARITARIE NON VALE LA META': NUOVA STORICA VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI – ADERISCI AL RICORSO

GRADUATORIE ATA, TAR LAZIO: IL PUNTEGGIO PARITARIE NON VALE LA META': NUOVA STORICA VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.

Con SENTENZA del TAR LAZIO ROMA n. 6680 del 24 MAGGIO 2022 è stata riconosciuta l’attribuzione del pieno punteggio al ricorrente assistito dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio svolto in istituti paritari (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).

Il ricorrente, appartenente al Personale ATA, aveva ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio svolto presso scuola paritaria.

Si contestava il fatto che il Ministero dell'Istruzione, con il Decreto n. 50 del 3 marzo 2021 che ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, aveva previsto che il servizio svolto in istituti paritari doveva valutarsi in misura “dimezzata” rispetto al servizio statale: 1 anno di servizio paritaria solo 3 punti, anziché 6; la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) solo 0,25 punti, anziché 0,50.

Si trattava di valutazione riduttiva e discriminatoria, non essendovi alcuna differenza sostanziale tra i suddetti servizi.

Il Tar Lazio Roma (Sez. III-bis), accogliendo le tesi dell'Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di contenzioso scolastico a livello nazionale, che per il Personale ATA ha già conseguito rilevanti vittorie per il pieno riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina (per visionare CLICCA QUI), ha ribaltato la limitazione del Ministero, disponendo la rettifica in aumento del punteggio a favore del ricorrente vittorioso da ricalcolare in misura "piena" (non dimezzata) equivalente al servizio statale.

Il Tar ha cosi' motivato: " ..  Invero l’articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie discuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. .. Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuitoallo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi perviolazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiustadiscriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).” .. pertanto.. la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n. 255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).Le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ad unindiscusso tendenziale principio di equiparazione tra scuole paritarie e statali.In definitiva alla luce di quanto osservato ricorso va accolto. ..".

- NUOVO RICORSO

E’ quindi opportuno ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio (1 anno = 6 punti; 1 mese o 16 giorni = 0,50 punti) per chi ha maturato servizio presso istituti paritari.

Al momento il Ministero, nonostante questo orientamento della giurisprudenza, non riconosce il pieno punteggio, e pertanto gli interessati del personale ATA sono obbligati a proporre ricorso per ottenerlo.

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA che hanno maturato, senza limiti temporali, servizio presso istituti di scuola paritaria (ed assimilati)

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso verra' promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

Non è, infatti, possibile promuovere ricorso al TAR in quanto sono scaduti i termini perentori di impugnazione previsti dalla legge processuale.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE ATA, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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VITTORIA STORICA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER AMMISSIONE IN GPS - G.I. E CONFLUENZA SU B016

VITTORIA STORICA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER AMMISSIONE IN GPS - G.I. E CONFLUENZA SU B016.

LA VITTORIA: SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: INSERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO

Con Sentenza n. 2640 del 23.3.2022 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, con cui un nutrito gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze, sono stati riammessi.

Come noto, il Ministero escludeva i docenti della classe A066 se non già inseriti in precedenti periodi di aggiornamenti, vietando nuovi inserimenti, a causa della dichiarazione ad esaurimento di tale classe di concorso per effetto del Dpr n. 19/2016 – Tabella A.

L’Avv. Buonannoideatore e promotore da vari anni di iniziative a tutela dei docenti della classe A066ha superato tale preclusione vedendo accolte le proprie argomentazioni ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’istituto di III fascia.

IL RISULTATO DIVIENE  ECCEZIONALE  IN QUANTO LA SENTENZA E' PASSATA IN GIUDICATO, COME DA CERTIFICATO CHE SI PUBBLICA IN ALLEGATO, PER CUI L'INSERIMENTO DEI RICORRENTI E' STATO CONSEGUITO  A TITOLO DEFINITIVO (PER VISIONARE IL CERTIFICATO CLICCA QUI).

Pertanto, tale Sentenza rappresenta un precedente definitivo e consolidato in materia da far valere.  

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LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti della Sentenza:

“ .. la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell’accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l’amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l’esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti.

Per cui è apparsa condivisibile l’osservazione per cui si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l’ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri.

L’esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l’illegittimità del requisito che ha finito per configurare l’attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo, violando il D. Lgs. n. 206 del 2007, che nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la “professione regolamentata” fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. ..”.

I docenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno visto, quindi, riconosciuto il diritto all’inclusione nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’Istituto di III fascia in virtù del titolo idoneo all’insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto ritenuto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici.

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RICORSO INCLUSIONE GPS – G.I. CON CONFLUENZA SU B016

Visto che il Ministero continua a vietare nuovi inserimenti in A066 anche nell’aggiornamento del nuovo biennio 2022/2024, atteso che la nuova Ordinanza ministeriale consente di aggiornare la A066 ai soli docenti già presenti nel precedente biennio, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze in virtù del rinnovato orientamento.

La finalità del ricorso è quella di consentire almeno l'inclusione in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto, anche tramite la confluenza nella classe di concorso affine B016, che presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione).

- CHI PUO’ RICORRERE

chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle GPS e Graduatorie d’istituto nel biennio 2020/2022 ed è attualmente escluso da qualsiasi fascia

I Diplomi A066 sono: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretariod’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.

MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO

Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse. 

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

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o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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DOPPIA STORICA VITTORIA I FASCIA GPS – L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA CON 24 CFU E 3 ANNI DI SERVIZIO, IN VIA INDIVIDUALE E COLLETTIVA - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024

DOPPIA STORICA VITTORIA I FASCIA GPS – L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA CON 24 CFU E 3 ANNI DI SERVIZIO, IN VIA INDIVIDUALE E COLLETTIVA - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024 – ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022.

Con duplice storica vittoria l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Romaconsente l’inclusione in I fascia GPS a docenti laureati sia con 24 CFU, che con Servizio triennale statale, sia in forma individuale, che in via collettiva.

Infatti, la Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro, in riforma della negativa Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto l’appello proposto a favore di docente laureato con 24 CFU, con Sentenza del 13 aprile 2022, disponendone l’inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante di tali titoli.

Parimenti, in ricorso collettivo a favore di docenti con laurea e 24 CFU e/o servizio triennale statale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 23 marzo 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.

Sono state condivise le argomentazioni sul valore abilitante di laurea e 24 cfu e/o 3 anni di servizio statale, che ormai sostituiscono l’abilitazione, come conseguenza della soppressione dei percorsi abilitanti ordinari e della mancata attuazione di nuovi.

Non potendosi condividere un principio di discriminazione per cui chi in passato ed occasionalmente ha potuto conseguire l’abilitazione avrebbe più diritto rispetto a chi successivamente, pur volendolo, non si è potuto abilitare.

Il legislatore ha inteso equiparare il possesso congiunto del titolo di accesso e dei 24 CFU e/o dei 3 anni di servizio all’abilitazione in virtù del contenuto intrinseco di tali titoli e non al solo fine strumentale di accedere ai concorsi, quindi con valenza generale, tra cui necessariamente rientra il passaggio nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze e seconda fascia di graduatorie d’istituto.

Anche in considerazione del fatto che tale passaggio non implica alcuna riforma implicita del sistema di reclutamento, visto che la presenza in I fascia GPS, diversamente dall’iscrizione nelle GAE o nelle graduatorie di merito dei concorsi per il ruolo, non è strumentale all’assunzione a tempo indeterminato, ma solo all’ottenimento di supplenze a tempo determinato (annuali o al termine delle attività didattiche).

Secondo i Giudici le chiare disposizioni di legge non lasciano seri dubbi sull’assoluta equivalenza del possesso dell’abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU o 3 anni di servizio, tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, per cui il possesso congiunto di detti titoli senz’altro integra, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento nella I fascia Gps e II Fascia delle graduatorie di istituto.

Diffusamente è stato riconosciuto che i percorsi di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico – antropo – pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ed invero, le attività formative indicate mediante il richiamo anche all’attuale d. lgs 59 del 2017, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU; può affermarsi che l’acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche, e pertanto conduce all'abilitazione nella scuola.

Parimenti, il servizio triennale presso istituti scolastici statali ha avuto riconoscimento di equivalenza all’abilitazione in tutte le recenti procedure concorsuali per il ruolo, per cui è superata la disparità di trattamento tra situazioni analoghe per cui con il medesimo servizio si accede a concorsi e procedure (prima) riservate agli abilitati, ma non si potrebbe accedere alla I fascia delle graduatorie per le supplenze.

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RICORSO I FASCIA GPS BIENNIO 2022/2024

Visto che il Ministero continua a vietare l’inserimento in I fascia GPS ai docenti con 24 CFU o 3 anni di servizio anche nell’aggiornamento del biennio 2022/2024, atteso che la nuova Ordinanza ministeriale richiede sempre il vetusto requisito dell’abilitazione, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze di I fascia in virtù del rinnovato orientamento.

La finalità del ricorso è quella di consentire l'inclusione in I fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto in tutte le classi di concorso d’interesse.

- CHI PUO’ RICORRERE

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;
  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio)
  • Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)

Si precisa che per i diplomati della classe A066 sarà chiesta anche la confluenza in I fascia nella classe B016, con apposito motivo di ricorso.

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- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO O INDIVIDUALED’URGENZA + MERITO

Il ricorso è presentato a scelta dell’interessato/a in forma collettiva centralizzata o, in alternativa, in forma individuale.

In particolare, al fine di poter conseguire un risultato favorevole in tempi brevi entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, nel ricorso verrà formulata apposita ISTANZA CAUTELARE D’URGENZA, per avere una prima decisione sull’inclusione nelle graduatorie di I fascia in tempi rapidi.

Contestualmente si chiederà nel ricorso anche la pronuncia di merito per ottenere, in via successiva, la Sentenza finale a titolo definitivo.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

Si garantiscono importi di adesione agevolmente accessibili.

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- ADESIONI ENTRO 2 LUGLIO 2022: essendo essenziale poter conseguire un risultato favorevole già nel periodo iniziale del nuovo biennio di aggiornamento, e comunque entro l’inizio dell’a.s. 2022/2023, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 2 LUGLIO 2022.

 

AVVISO DI IMMINENTE DEPOSITO DEI RICORSI: ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 2 LUGLIO 2022 - CLICCA QUI

 

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TITOLO ESTERO GPS 2022/2024

RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TITOLO ESTERO GPS 2022/2024 – ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023.

Il Ministero ha indetto l’aggiornamento delle GPS per il nuovo biennio 2022/2024 prevedendo particolari limitazioni rispetto all’inserimento con riserva in I fascia degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento.

La nuova Ordinanza prevede che gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento possono inserirsi in I fascia con riserva solo se entro il termine di scadenza della domanda di aggiornamento delle GPS è già decorso il termine di 4 mesi (dal deposito dell’istanza di riconoscimento) entro cui il Ministero è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento.

E’ evidente che restano esclusi dalla I fascia tutti coloro i quali hanno conseguito il titolo estero in data che non consente di rispettare tale termine.

Inoltre, pur quando il docente possa inserirsi con riserva in I fascia, l’Ordinanza esclude che tale inserimento sia utile alla nomina e alla stipula di contratto di supplenza fino allo scioglimento della riserva, indicando l’opportunità di essere inseriti nella fascia peggiorativa per cui si possiedono già pieni titoli.

A fronte di ciò, l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento con riserva che al momento non offre garanzie di nomina.

Pertanto, in occasione del nuovo aggiornamento GPS 2022/2024, è opportuno contrastare subito il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero (ex multis, Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, etc.), così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi molto rapidi (anche 30 gg.) il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

E’ possibile chiedere in subordine la pronuncia del Tar sulla fondatezza dell’istanza di riconoscimento, che potrebbe condurre alla condanna del Ministero a riconoscere direttamente il titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, avendo accolto in numerosi casi le richieste dei ricorrenti, tra cui le recenti vittorie conseguite dall’Avv. Giuseppe Buonanno di Osservatorio Docenti con, ex multis, le Sentenze del Tar Lazio Roma n. 4499 e n. 4503 del 13.04.2022, n. 6333 del 18.05.2022 e n. 6633 del 23.05.2022, conseguite sia su materie comuni, che sul sostegno:“ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina contestualmente un Commissario ad Acta, ossia un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal TAR.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha una breve durata e quindi consente di ottenere la Sentenza conclusiva in pochi mesi.

Come anticipato, il ricorso assume particolare rilievo per il nuovo aggiornamento GPS 2022/2024, visto che l’inserimento con riserva non offre garanzie di nomina e supplenze, per cui è opportuno agire per superare il problema della riserva e ottenere in tempi rapidi la pronuncia definitiva sul riconoscimento del titolo estero.

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022, ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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- L’URGENZA LEGATA ALLA FINESTRA ANNUALE DELLE GPS: è opportuno agire sollecitamente in vista dell’apertura della finestra annuale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 112/2022, che consentirà di dichiarare i titoli di abilitazione su materia comune e su sostegno al fine dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS con validità già dal prossimo a.s. 2023/2024; se, infatti, si ottiene il riconoscimento del titolo estero si ha diritto all’inserimento a PIENO TITOLO in I fascia GPS ed a beneficiare di ogni diritto assunzionale; la finestra è prevista entro la conclusione dell’a.s. 2022/2023, in ogni caso entro l’estate del 2023.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Viste le ragioni di urgenza legate alla finestra annuale delle GPS ed essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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