GRADUATORIE ATA, TAR LAZIO: IL PUNTEGGIO PARITARIE NON VALE LA META': NUOVA STORICA VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI – ADERISCI AL RICORSO
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GRADUATORIE ATA, TAR LAZIO: IL PUNTEGGIO PARITARIE NON VALE LA META': NUOVA STORICA VITTORIA DELL’AVV. GIUSEPPE BUONANNO – IL PERSONALE ATA HA DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO IN ISTITUTI PARITARI – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.
Con SENTENZA del TAR LAZIO ROMA n. 6680 del 24 MAGGIO 2022 è stata riconosciuta l’attribuzione del pieno punteggio al ricorrente assistito dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma per il servizio svolto in istituti paritari (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).
Il ricorrente, appartenente al Personale ATA, aveva ricorso al TAR Lazio per ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio svolto presso scuola paritaria.
Si contestava il fatto che il Ministero dell'Istruzione, con il Decreto n. 50 del 3 marzo 2021 che ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, aveva previsto che il servizio svolto in istituti paritari doveva valutarsi in misura “dimezzata” rispetto al servizio statale: 1 anno di servizio paritaria solo 3 punti, anziché 6; la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) solo 0,25 punti, anziché 0,50.
Si trattava di valutazione riduttiva e discriminatoria, non essendovi alcuna differenza sostanziale tra i suddetti servizi.
Il Tar Lazio Roma (Sez. III-bis), accogliendo le tesi dell'Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di contenzioso scolastico a livello nazionale, che per il Personale ATA ha già conseguito rilevanti vittorie per il pieno riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina (per visionare CLICCA QUI), ha ribaltato la limitazione del Ministero, disponendo la rettifica in aumento del punteggio a favore del ricorrente vittorioso da ricalcolare in misura "piena" (non dimezzata) equivalente al servizio statale.
Il Tar ha cosi' motivato: " .. Invero l’articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie discuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. .. Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuitoallo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi perviolazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiustadiscriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).” .. pertanto.. “la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n. 255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).Le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ad unindiscusso tendenziale principio di equiparazione tra scuole paritarie e statali.In definitiva alla luce di quanto osservato ricorso va accolto. ..".
- NUOVO RICORSO
E’ quindi opportuno ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio (1 anno = 6 punti; 1 mese o 16 giorni = 0,50 punti) per chi ha maturato servizio presso istituti paritari.
Al momento il Ministero, nonostante questo orientamento della giurisprudenza, non riconosce il pieno punteggio, e pertanto gli interessati del personale ATA sono obbligati a proporre ricorso per ottenerlo.
- CHI PUO’ RICORRERE:
1) operatori del Personale ATA che hanno maturato, senza limiti temporali, servizio presso istituti di scuola paritaria (ed assimilati)
- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO
Il ricorso verra' promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.
Non è, infatti, possibile promuovere ricorso al TAR in quanto sono scaduti i termini perentori di impugnazione previsti dalla legge processuale.
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.
SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE ATA, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.
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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023 Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.
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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE