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Osservatorio Docenti

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CARTA DOCENTI PER IL SERVIZIO NON DI RUOLO - AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA GIURISPRUDENZA - OSSERVATORIO DOCENTI/AVV. GIUSEPPE BUONANNO ATTIVANO IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE

CARTA DOCENTI PER IL SERVIZIO NON DI RUOLO - AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA GIURISPRUDENZA - OSSERVATORIO DOCENTI/AVV. GIUSEPPE BUONANNO ATTIVANO IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE - ADESIONI ATTIVE.

FONDAMENTO GIURIDICO

AMPIO ORIENTAMENTO FAVOREVOLE

A seguito di pronunce  favorevoli dei massimi organi giudiziari italiani ed europei, Osservatorio Docenti con il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di contenzioso e legislazione scolastica, dopo plurime vittorie conseguite in numerosi settori di tale contenzioso (per visionare i vari articoli sulle vittorie CLICCA QUI), attiva il ricorso su scala nazionale per il riconoscimento dell'erogazione economica denominata "CARTA DOCENTE" relativamente al servizio non di ruolo, quindi svolto dal docente anteriormente e/o in assenza di assunzione a tempo indeterminato.

Il bonus Carta Docenti ha un valore di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, per cui è necessario che l'anno di servizio sia "pieno", ossia pari ad almeno 180 gg. nell'arco dell'anno scolastico, oppure corrisponda ad un servizio continuativo dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale e/o delle attività didattiche.

A favore del riconoscimento di tale erogazione economica per il servizio precario/non di ruolo si è espressa favorevolmente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'Ordinanza del 18.5.2022 (nella causa C-450/21), ove si afferma che " .. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza ..”.

Nel medesimo senso si è, quindi, espresso il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1842 del 16.3.2022, evidenziando come un interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari.

Ad esito delle suddette pronunce dei massimi organi di giustizia nazionali ed europei, la magistratura del lavoro dell'intero territorio nazionale si sta conformando favorevolmente all'attribuzione del bonus Carta Docenti per gli anni di servizio svolti a tempo determinato, risultando numerosissime le Sentenze positive emesse da vari Tribunali italiani.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 29961 del 27 Ottobre 2023, ha confermato il riconoscimento del bonus per tutti gli anni di precariato, con particolare riguardo ai contratti fino al termine delle attività didattiche al 30 Giugno e/o su posto vacante e  disponibile al 31 Agosto.

Per cui è ampiamente opportuno per gli interessati far valere tale diritto agendo in giudizio.

CHIARIMENTI SUL RECENTE

DL "SALVA INFRAZIONI"

Va chiarito che il recente D.L. "Salva Infrazioni" approvato il 7 Giugno 2023 ha previsto un riconoscimento molto parziale del bonus Carta Docente ai docenti precari, in quanto limitato:

1) al solo a.s. 2023/2024, quindi solo per 1 anno e solo pro futuro

2) ai soli contratti di supplenza su posto vacante e/o disponibile, quindi al 31 Agosto, e non anche esteso ai contratti al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e nemmeno ai contratti brevi - frazionati di complessiva durata annuale

Pertanto, si può continuare ricorrere per tutti gli anni svolti da precari anteriormente al 2023/2024 e, pro futuro, per tutti i contratti diversi da quelli su posto vacante/disponibile al 31 Agosto, come confermato ancor più di recente dalla citata pronuncia di Cassazione n. 29961/2023.

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RICORSO CARTA DOCENTI

SERVIZIO NON DI RUOLO

La finalità del ricorso è quella di ottenere l'attribuzione dell'erogazione economica annuale di € 500,00 della Carta Docente per lo sviluppo delle competenze professionali.

- CHI PUO’ RICORRERE:

  • Docenti precari, di ogni ordine e grado, che hanno svolto servizio a tempo determinato di durata annuale;
  • Docenti di ruolo che hanno svolto servizio a tempo determinato di durata annuale anteriormente all'immissione in ruolo

- QUANTI ANNI DI SERVIZIO POSSONO ESSERE RICHIESTI:

  • almeno gli ultimi 5 anni di servizio a tempo determinato, oltre all'eventuale anno di servizio in corso, per un beneficio complessivo fino ad (almeno) € 3.000,00

- MODALITA’ DEL RICORSO

Il ricorso è presentato in forma individuale (o semi-collettiva, se possibile per ragioni di vicinanza territoriale) al Giudice del Lavoro competente in base al luogo del servizio svolto.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito per determinare l'interruzione dei termini di decadenza e/o prescrizione del diritto.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI AL RICORSO CARTA DOCENTE SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI, TUTTAVIA PREVIA VERIFICA PRELIMINARE SUL NUMERO DI ANNI DA FAR VALERE IN GIUDIZIO, SULLA TIPOLOGIA DI CONTRATTI E SULL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI RADICA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO GPS 2024

PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO GPS 2024

Con plurime vittorie conseguite dall'Avv. Giuseppe Buonanno al Tar Lazio Roma il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a decidere sollecitamente sul riconoscimento dei titoli esteri sia su materia comune che su sostegno, con nomina contestuale di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore ritardo.

Si citano, ex multis:

MATERIE COMUNISentenze Tar Lazio Roma nn. 8121/2023, 7873/2023, 7864/2023, 4093/2023, 6633/2022, 6333/2022

SOSTEGNOSentenze Tar Lazio Roma nn. 9879/2023, 9820/2023, 9758/2023, 9750/2023, 9746/2023, 9682/2023, 9681/2023, 2903/2023, 4503/2022, 4499/2022

L'UTILITA' DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME - AGGIORNAMENTO GPS 2024

Il ricorso avverso il silenzio del MIM sul riconoscimento del titolo estero resta il rimedio più efficace, in quanto funzionale ad ottenere la sollecita conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero e, quindi, in caso di esito positivo, consentire al docente di concorrere pienamente ed a titolo definitivo (senza riserve, né clausole risolutive) alle supplenze e/o alle procedure di immissione in ruolo.

Difatti, l'obiettivo principale è quello di conseguire quanto prima il definitivo riconoscimento del titolo estero, per avere piene possibilità di stipula sia di contratti a tempo determinato, che a tempo indeterminato.

Ne consegue che l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento "con riserva" e/o "dell’incarico con clausola risolutiva" che al momento non offrono garanzie di piena stabilità occupazionale.

Pertanto, è opportuno contrastare il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero, così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi rapidi il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevolecome visto avendo già accolto in numerosi casi i ricorsi promossi dall'Avv. Buonanno sia su materia comune che su sostegno, affermando i seguenti principi: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina un Commissario ad Actaun organo che si sostituirà nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero sia ancora inadempiente.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha tendenzialmente breve durata.

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

 

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VITTORIE STORICHE ABILITATI ESTERO: L’AVV. BUONANNO VINCE AL CONSIGLIO DI STATO: IL TITOLO ESTERO VA VALUTATO E RICONOSCIUTO SENZA CONDIZIONI – RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

LE VITTORIE AL CONSIGLIO DI STATO

Con doppia vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha ottenuto l’annullamento del diniego ministeriale al riconoscimento di titoli di abilitazione conseguiti all’estero (nello specifico Spagna) con le analoghe Sentenze n. 5948 e n. 5953 del 13 Luglio 2022, in cui sono stati affermati fondamentali principi, ripresi ultimamente nelle note decisioni dell’Adunanza Plenaria (per visionare il provvedimento vittorioso dell’Avv. Buonanno CLICCA QUI).

Le docenti assistite dall’Avv. Buonanno avevano ricevuto il diniego del riconoscimento del titolo estero nonostante vi fosse identità tra la materia oggetto del titolo estero e la classe concorsuale per cui si chiedeva il riconoscimento in Italia.

Il Ministero, avallato in primo grado dal Tar Lazio, aveva opposto il diniego per motivi prettamente formali legati all’acreditacion ed alla presunta insufficienza dei CFU richiesti dalla normativa italiana.

Il Consiglio di Stato, riformando le Sentenze del Tar Lazio, ha pienamente accolto le tesi dell’Avv. Buonanno volte ad assicurare una comparazione sostanziale tra titolo estero e requisiti per l’insegnamento della normativa interna.

Tale vittoria ha consentito di fissare i seguenti punti fondamentali:

1) nel caso vi sia piena corrispondenza tra materia oggetto del titolo estero e classe di concorso per cui si chiede il riconoscimento, il Ministero italiano è obbligato a valutare il titolo estero ed a riconoscerlo senza condizioni se sia assente una rilevante carenza formativa del percorso estero rispetto ai requisiti italiani per l’insegnamento;

2) il Ministero italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta carenza di CFU in quanto il titolo abilitante estero già contiene in sé ogni credito formativo necessario: secondo il Consiglio di Stato “ .. la richiesta di CFU integrativi non è riferibile al possesso di un titolo di abilitazione, che già contiene in sé i crediti utili. ..”;

3) il Ministero Italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta assenza di una contestuale “esperienza professionale, in quanto il titolo di formazione conseguito all’estero è autonomo ed alternativo al diverso requisito dell’esperienza professionale;

4) il Ministero italiano può disporre misure compensative solo in casi estremi, previa rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, per cui tali misure vanno escluse laddove non sia documentata una differenza di materia e/o una carenza formativa tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, quindi, nei casi seguiti dall’Avv. Buonanno, ha annullato i dinieghi ministeriali ed ha previsto a carico del Ministero un riesame "vincolato" al riconoscimento diretto del titolo estero di abilitazione, senza condizioni, né misure compensative, per cui tali vittorie assumono maggiore rilievo e valore storico.

LE SUCCESSIVE DECISIONI DELL’ADUNANZA PLENARIA

Le conclusioni delle vittorie dell’Avv. Buonanno sono state ribadite nelle più recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a rispondere ai seguenti quesiti:

a) se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)

b) in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

- nel Paese membro di origine (nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

- all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione aisensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

In realtà, tali quesiti sottendevano la differenza tra un approccio sostanzialistico e formalistico al tema del riconoscimento dei titoli abilitanti esteri, al fine di stabilire se una comparazione di tipo sostanziale (cioè sui concreti contenuti formativi) tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento sia sempre doverosa o, invece, il Ministero possa rigettare le istanze di riconoscimento anche prescindendo da tale comparazione.

Orbene, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, l’Adunanza Plenaria ha optato per un approccio sostanzialistico, fissando i seguenti principi, in linea con le pronunce vittoriose già conseguite dall’Avv. Buonanno:

1) il Ministero italiano è tenuto ad operare in ogni caso la comparazione tra contenuti formativi del percorso estero e requisiti sostanziali richiesti dalla normativa italiana per l’insegnamento nel relativo ramo di scuola pubblica, sia se il riconoscimento riguardi una materia comune, sia che riguardi il sostegno;

2) il Ministero italiano non può, quindi, negare il riconoscimento del titolo estero solo per le (eventuali) diverse condizioni di accesso all’insegnamento applicate in Italia e nello Stato estero che rilascia il titolo di abilitazione/specializzazione;

3) il Ministero italiano non può, altresì, disporre il rigetto “massivo delle istanze di riconoscimento relative a determinati titoli conseguiti all’estero, dovendo invece operare la comparazione sostanziale sui contenuti formativi per ogni singolo caso;

4) il Ministero italiano può, quindi, subordinare il riconoscimento del titolo estero alle “misure compensative” solo in extrema ratio, a seguito di rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, dovendo procedere al riconoscimento diretto - senza misure compensative - laddove la materia del titolo estero corrisponda alla classe concorsuale per cui si chiede il riconoscimento in Italia e non sussista alcuna rilevante differenza/carenza tra percorso formativo estero e requisiti per l’insegnamento italiano;

5) tali principi vanno equamente applicati alle materie comuni ed al sostegno, per cui il Ministero italiano non può negare il riconoscimento sul sostegno sulla base di motivazioni legate alla mancanza di ulteriori titoli formali da conseguire nello Stato estero o in quello italiano, dovendo invece sempre e solo motivare sulla base della doverosa comparazione sostanziale sui contenuti formativi.  

I RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

Gli esiti della Plenaria, confermando le Sentenze vittoriose dell’Avv. Buonanno, ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento.

L’Avv. Giuseppe Buonanno si rende disponibile ad assistere ogni interessato/a nelle seguenti azioni:

1) RICORSI AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO ALL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO: il nuovo orientamento consente di impugnare più agevolmente i dinieghi del Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sia per materie comuni, che per sostegno, dovendosi necessariamente conformare ai principi esposti; sarà attivata la più opportuna strategia difensiva in base al caso concreto; si ricorda agli interessati che il termine per ricorrere al TAR è pari a 60 gg. (dalla comunicazione del diniego) ed è “perentorio”, per cui occorre attivarsi con ampio anticipo al fine di poter attuare la difesa più efficace.

2) RICORSI AL TAR CONTRO IL SILENZIO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI: se non si è ancora avuta la decisione sull’istanza di riconoscimento, è assolutamente opportuno attivare il ricorso al TAR per ottenere la condanna del Ministero a decidere entro un termine breve e perentorio sul riconoscimento del titolo estero, al fine di rimuovere l’illegittimo contegno ministeriale che è solito prolungare per anni il procedimento di riconoscimento senza adottare alcuna decisione; dalle conclusioni della Plenaria si trae, infatti, il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento; per ricorrere al TAR devono essere decorsi almeno 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento e dalla data di decorrenza dei 120 gg. non deve essere decorso 1 anno; l’Avv. Buonanno ha già conseguito numerose vittorie su tale tipologia di ricorso; per chiedere informazioni e aderire al ricorso CLICCA QUI

3) RICORSI ED ASSISTENZA NELLA FASE ESECUTIVA E DI OTTEMPERANZA DI SENTENZE GIA’ OTTENUTE: nel caso in cui il/la docente abbia già ottenuto una Sentenza che annulla il diniego del riconoscimento o una Sentenza che obbliga il Ministero a decidere sollecitamente sul riconoscimento, ma il Ministero o anche il Commissario ad Acta già nominato continuano a restare inerti, l’Avv. Buonanno si rende disponibile ad assistere tali docenti al fine di ottenere l’esecuzione di tali Sentenze ed il riconoscimento definitivo del titolo estero, previa diffida motivata ed ultimativa preliminare ad ogni azione.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: COMPATIBILMENTE AI TERMINI PROCESSUALI DEI RICORSI ILLUSTRATI.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

O

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

O

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO  AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.

LA VITTORIA

Dopo rilevanti vittorie per il Personale ATA (per visionare CLICCA QUI), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale Sentenza può ritenersi “STORICA” in quanto relativa al Personale Docente (e non al personale Ata), ed emessa in ricorso collettivo (e non meramente individuale), per cui rappresenta precedente unico al Giudice del Lavoro in materia.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti della Sentenza: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.

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L'UNIFORME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La vittoria conseguita dall'Avv. Buonanno rientra nel più generale favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose decisioni, tra cui Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato un analogo orientamento con la recente Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023.

In ogni caso, si intende precisare che il presente Ricorso che si propone al Giudice del Lavoro fà capo come massima Autorità Giudiziaria di riferimento alla Suprema Corte di Cassazione, che, come visto, mantiene un generale orientamento favorevole e costante in materia

 

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RICORSO PIENO PUNTEGGIO GPS 2022/2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale DOCENTE ancora interessato al Ricorso per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento 2022/2024 ed in quelli successivi.

Infatti, il Ministero ha continuato a precludere la valutazione ai fini del punteggio del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina per il personale Docente nel nuovo aggiornamento delle GPS 2022/2024.

L’Ordinanza ministeriale n. 112/22 prevede infatti che: “ .. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..”.

Pertanto, il Ministero riconosce in misura piena il solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina scolastica, mentre non attribuisce alcun punteggio al medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina.

E’, quindi, opportuno ed ancora possibile ricorrere per il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nominacon attribuzione di 12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GPS, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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