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VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

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VITTORIA STORICA PERSONALE DOCENTE SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO AVER VINTO PER GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO  AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSO PIENO PUNTEGGIO.

LA VITTORIA

Dopo rilevanti vittorie per il Personale ATA (per visionare CLICCA QUI), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale Sentenza può ritenersi “STORICA” in quanto relativa al Personale Docente (e non al personale Ata), ed emessa in ricorso collettivo (e non meramente individuale), per cui rappresenta precedente unico al Giudice del Lavoro in materia.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti della Sentenza: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.

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L'UNIFORME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La vittoria conseguita dall'Avv. Buonanno rientra nel più generale favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose decisioni, tra cui Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato un analogo orientamento con la recente Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023.

In ogni caso, si intende precisare che il presente Ricorso che si propone al Giudice del Lavoro fà capo come massima Autorità Giudiziaria di riferimento alla Suprema Corte di Cassazione, che, come visto, mantiene un generale orientamento favorevole e costante in materia

 

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RICORSO PIENO PUNTEGGIO GPS 2022/2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale DOCENTE ancora interessato al Ricorso per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento 2022/2024 ed in quelli successivi.

Infatti, il Ministero ha continuato a precludere la valutazione ai fini del punteggio del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina per il personale Docente nel nuovo aggiornamento delle GPS 2022/2024.

L’Ordinanza ministeriale n. 112/22 prevede infatti che: “ .. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..”.

Pertanto, il Ministero riconosce in misura piena il solo servizio militare e civile svolto in costanza di nomina scolastica, mentre non attribuisce alcun punteggio al medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina.

E’, quindi, opportuno ed ancora possibile ricorrere per il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nominacon attribuzione di 12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

- CHI PUO’ RICORRERE:

1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE PER LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO NON OCCORRE ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DELLE GPS, IN QUANTO IL MAGGIOR PUNTEGGIO VIENE SUBITO RICONOSCIUTO UNA VOLTA OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE FAVOREVOLE.

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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023

Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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