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PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: IN VISTA AGGIORNAMENTO GPS 2024

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PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO DEFINITIVO: IN VISTA AGGIORNAMENTO GPS 2024

Con plurime vittorie conseguite dall'Avv. Giuseppe Buonanno al Tar Lazio Roma il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a decidere sollecitamente sul riconoscimento dei titoli esteri sia su materia comune che su sostegno, con nomina contestuale di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore ritardo.

Si citano, ex multis:

MATERIE COMUNI: Sentenze Tar Lazio Roma nn. 8121/2023, 7873/2023, 7864/2023, 4093/2023, 6633/2022, 6333/2022

SOSTEGNO: Sentenze Tar Lazio Roma nn. 9879/2023, 9820/2023, 9758/2023, 9750/2023, 9746/2023, 9682/2023, 9681/2023, 2903/2023, 4503/2022, 4499/2022

L'UTILITA' DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME ED IN VISTA DELL'AGGIORNAMENTO GPS 2024

Il ricorso avverso il silenzio del MIM sul riconoscimento del titolo estero resta il rimedio più efficace, in quanto anche a seguito delle recenti riforme non è stato riconosciuto il pieno diritto alle supplenze dei docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero.

Come noto, l'Ordinanza n. 112/2022 per il biennio GPS 2022/2024 ha precluso ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo estero di ottenere supplenze, prevedendo un mero inserimento con riserva e dichiarando che i docenti inseriti con riserva non hanno titolo a divenire destinatari di incarichi di supplenza fino allo scioglimento della riserva.

Orbene, tale previsione è stata solo temperata da una successiva riforma del Governo, che ha istituito un elenco aggiuntivo di 1 fascia per l'a.s. 2023/2024 per i docenti in attesa  di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune e sostegno, inserendoli quindi "in coda" ai docenti con titolo di abilitazione italiano o titolo estero già riconosciuto.

Tali docenti avranno la possibilità di stipulare contratti di supplenza a tempo determinato, ma essendo inseriti in coda e non a pettine negli elenchi di 1  fascia avranno minori possibilità di ricevere incarichi.

Inoltre,  ad essi dovrebbe restare preclusa la procedura straordinaria di immissione in ruolo.

Pertanto, a fronte di tali limitazioni, l'obiettivo principale per tali docenti è quello di conseguire quanto prima il definitivo riconoscimento del titolo estero, per avere piene possibilità di stipula sia di contratti a tempo determinato, che a tempo indeterminato.

Ne consegue che l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento "con riserva" e "in coda" che al momento non offre serie garanzie di nomina.

Pertanto, è opportuno contrastare il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero, così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi rapidi il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, come visto avendo già accolto in numerosi casi i ricorsi promossi dall'Avv. Buonanno sia su materia comune che su sostegno, affermando i seguenti principi: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina un Commissario ad Acta, un organo che si sostituirà nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero sia ancora inadempiente.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha tendenzialmente breve durata.

Infine, è opportuno rilevare che il ricorso assume particolare rilievo anche in vista del nuovo aggiornamento biennale delle GPS previsto per il 2024, tenuto conto che, viste le predette limitazioni lavorative per l'a.s. 2023/2024, sarebbe fondamentale riuscire ad ottenere la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero entro il nuovo aggiornamento biennale del 2024, in modo da poter eventualmente dichiarare nel successivo biennio di aggiornamento delle GPS il titolo estero definitivamente riconosciuto (ove l'esito del procedimento sarà positivo compatibilmente ai tempi di azione/reazione del Ministero).

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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