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VITTORIE STORICHE ABILITATI ESTERO: L’AVV. BUONANNO VINCE AL CONSIGLIO DI STATO: IL TITOLO ESTERO VA VALUTATO E RICONOSCIUTO SENZA CONDIZIONI – RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

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LE VITTORIE AL CONSIGLIO DI STATO

Con doppia vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso scolastico, ha ottenuto l’annullamento del diniego ministeriale al riconoscimento di titoli di abilitazione conseguiti all’estero (nello specifico Spagna) con le analoghe Sentenze n. 5948 e n. 5953 del 13 Luglio 2022, in cui sono stati affermati fondamentali principi, ripresi ultimamente nelle note decisioni dell’Adunanza Plenaria (per visionare il provvedimento vittorioso dell’Avv. Buonanno CLICCA QUI).

Le docenti assistite dall’Avv. Buonanno avevano ricevuto il diniego del riconoscimento del titolo estero nonostante vi fosse identità tra la materia oggetto del titolo estero e la classe concorsuale per cui si chiedeva il riconoscimento in Italia.

Il Ministero, avallato in primo grado dal Tar Lazio, aveva opposto il diniego per motivi prettamente formali legati all’acreditacion ed alla presunta insufficienza dei CFU richiesti dalla normativa italiana.

Il Consiglio di Stato, riformando le Sentenze del Tar Lazio, ha pienamente accolto le tesi dell’Avv. Buonanno volte ad assicurare una comparazione sostanziale tra titolo estero e requisiti per l’insegnamento della normativa interna.

Tale vittoria ha consentito di fissare i seguenti punti fondamentali:

1) nel caso vi sia piena corrispondenza tra materia oggetto del titolo estero e classe di concorso per cui si chiede il riconoscimento, il Ministero italiano è obbligato a valutare il titolo estero ed a riconoscerlo senza condizioni se sia assente una rilevante carenza formativa del percorso estero rispetto ai requisiti italiani per l’insegnamento;

2) il Ministero italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta carenza di CFU in quanto il titolo abilitante estero già contiene in sé ogni credito formativo necessario: secondo il Consiglio di Stato “ .. la richiesta di CFU integrativi non è riferibile al possesso di un titolo di abilitazione, che già contiene in sé i crediti utili. ..”;

3) il Ministero Italiano non può fondare il rigetto del riconoscimento sulla presunta assenza di una contestuale “esperienza professionale, in quanto il titolo di formazione conseguito all’estero è autonomo ed alternativo al diverso requisito dell’esperienza professionale;

4) il Ministero italiano può disporre misure compensative solo in casi estremi, previa rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, per cui tali misure vanno escluse laddove non sia documentata una differenza di materia e/o una carenza formativa tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento.

Il Consiglio di Stato, quindi, nei casi seguiti dall’Avv. Buonanno, ha annullato i dinieghi ministeriali ed ha previsto a carico del Ministero un riesame "vincolato" al riconoscimento diretto del titolo estero di abilitazione, senza condizioni, né misure compensative, per cui tali vittorie assumono maggiore rilievo e valore storico.

LE SUCCESSIVE DECISIONI DELL’ADUNANZA PLENARIA

Le conclusioni delle vittorie dell’Avv. Buonanno sono state ribadite nelle più recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a rispondere ai seguenti quesiti:

a) se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE presso altro Paese membro dell’UE, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)

b) in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

- nel Paese membro di origine (nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

- all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione aisensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE.

In realtà, tali quesiti sottendevano la differenza tra un approccio sostanzialistico e formalistico al tema del riconoscimento dei titoli abilitanti esteri, al fine di stabilire se una comparazione di tipo sostanziale (cioè sui concreti contenuti formativi) tra percorso estero e requisiti italiani per l’insegnamento sia sempre doverosa o, invece, il Ministero possa rigettare le istanze di riconoscimento anche prescindendo da tale comparazione.

Orbene, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, l’Adunanza Plenaria ha optato per un approccio sostanzialistico, fissando i seguenti principi, in linea con le pronunce vittoriose già conseguite dall’Avv. Buonanno:

1) il Ministero italiano è tenuto ad operare in ogni caso la comparazione tra contenuti formativi del percorso estero e requisiti sostanziali richiesti dalla normativa italiana per l’insegnamento nel relativo ramo di scuola pubblica, sia se il riconoscimento riguardi una materia comune, sia che riguardi il sostegno;

2) il Ministero italiano non può, quindi, negare il riconoscimento del titolo estero solo per le (eventuali) diverse condizioni di accesso all’insegnamento applicate in Italia e nello Stato estero che rilascia il titolo di abilitazione/specializzazione;

3) il Ministero italiano non può, altresì, disporre il rigetto “massivo delle istanze di riconoscimento relative a determinati titoli conseguiti all’estero, dovendo invece operare la comparazione sostanziale sui contenuti formativi per ogni singolo caso;

4) il Ministero italiano può, quindi, subordinare il riconoscimento del titolo estero alle “misure compensative” solo in extrema ratio, a seguito di rigida valutazione di opportunità e proporzionalità, dovendo procedere al riconoscimento diretto - senza misure compensative - laddove la materia del titolo estero corrisponda alla classe concorsuale per cui si chiede il riconoscimento in Italia e non sussista alcuna rilevante differenza/carenza tra percorso formativo estero e requisiti per l’insegnamento italiano;

5) tali principi vanno equamente applicati alle materie comuni ed al sostegno, per cui il Ministero italiano non può negare il riconoscimento sul sostegno sulla base di motivazioni legate alla mancanza di ulteriori titoli formali da conseguire nello Stato estero o in quello italiano, dovendo invece sempre e solo motivare sulla base della doverosa comparazione sostanziale sui contenuti formativi.  

I RICORSI ATTIVI DOPO LA PLENARIA

Gli esiti della Plenaria, confermando le Sentenze vittoriose dell’Avv. Buonanno, ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento.

L’Avv. Giuseppe Buonanno si rende disponibile ad assistere ogni interessato/a nelle seguenti azioni:

1) RICORSI AL TAR PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO ALL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO: il nuovo orientamento consente di impugnare più agevolmente i dinieghi del Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sia per materie comuni, che per sostegno, dovendosi necessariamente conformare ai principi esposti; sarà attivata la più opportuna strategia difensiva in base al caso concreto; si ricorda agli interessati che il termine per ricorrere al TAR è pari a 60 gg. (dalla comunicazione del diniego) ed è “perentorio”, per cui occorre attivarsi con ampio anticipo al fine di poter attuare la difesa più efficace.

2) RICORSI AL TAR CONTRO IL SILENZIO SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI: se non si è ancora avuta la decisione sull’istanza di riconoscimento, è assolutamente opportuno attivare il ricorso al TAR per ottenere la condanna del Ministero a decidere entro un termine breve e perentorio sul riconoscimento del titolo estero, al fine di rimuovere l’illegittimo contegno ministeriale che è solito prolungare per anni il procedimento di riconoscimento senza adottare alcuna decisione; dalle conclusioni della Plenaria si trae, infatti, il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento; per ricorrere al TAR devono essere decorsi almeno 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento e dalla data di decorrenza dei 120 gg. non deve essere decorso 1 anno; l’Avv. Buonanno ha già conseguito numerose vittorie su tale tipologia di ricorso; per chiedere informazioni e aderire al ricorso CLICCA QUI

3) RICORSI ED ASSISTENZA NELLA FASE ESECUTIVA E DI OTTEMPERANZA DI SENTENZE GIA’ OTTENUTE: nel caso in cui il/la docente abbia già ottenuto una Sentenza che annulla il diniego del riconoscimento o una Sentenza che obbliga il Ministero a decidere sollecitamente sul riconoscimento, ma il Ministero o anche il Commissario ad Acta già nominato continuano a restare inerti, l’Avv. Buonanno si rende disponibile ad assistere tali docenti al fine di ottenere l’esecuzione di tali Sentenze ed il riconoscimento definitivo del titolo estero, previa diffida motivata ed ultimativa preliminare ad ogni azione.

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- ADESIONI SEMPRE ATTIVE: COMPATIBILMENTE AI TERMINI PROCESSUALI DEI RICORSI ILLUSTRATI.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

O

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

O

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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