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RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022

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RICORSO SILENZIO TITOLI ESTERI: RICORSO TAR CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO IN VISTA DELL’AGGIORNAMENTO 2022 - ADESIONE: 15 APRILE 2022.

In vista del vicino aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del 2022, appare di assoluto rilievo il problema dell’inerzia del Ministero avverso le numerose istanze di riconoscimento presentate da docenti che hanno conseguito un titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno all’estero (ex multis, Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, etc.).

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi molto rapidi (preferibilmente 60 gg.) il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

E’ possibile chiedere in subordine la pronuncia del Tar sulla fondatezza dell’istanza di riconoscimento, che potrebbe quindi eventualmente condurre alla condanna del Ministero a riconoscere direttamente il titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevole, avendo accolto in numerosi casi le richieste dei ricorrenti volte ad obbligare il Ministero a provvedere in tempi rapidi, come si riporta: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina contestualmente un Commissario ad Acta, ossia un organo che si sostituirà immediatamente nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero risulti inadempiente anche rispetto al termine fissato dal TAR.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha una breve durata e quindi consente di ottenere la Sentenza conclusiva in pochi mesi.

Come anticipato, il ricorso assume particolare rilievo in vista del vicino aggiornamento delle GPS del 2022, atteso che i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento sono attualmente inseriti (al massimo) in I fascia “con riserva”, ed hanno quindi interesse ad ottenere in tempi rapidi la conclusione del procedimento di riconoscimento per poter chiedere, nel nuovo aggiornamento 2022, l’inclusione “a pieno titolo” nelle GPS di I fascia.

Si segnala che il responsabile legale di Osservatorio Docenti, Avv. Giuseppe Buonanno, ha già conseguito diverse vittorie in tema di titoli esteri di abilitazione su materia o sostegno (per visionare un recente articolo CLICCA QUI).

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- UTILITA’: l’utilità è quella di avere in tempi rapidi una Sentenza del TAR che obblighi il Ministero a decidere sul riconoscimento sollecitamente, così da utilizzare il riconoscimento finale del titolo estero per l’inclusione “a pieno titolo” in I fascia nell’aggiornamento 2022 delle GPS.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare sui tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di una parte privata e del peculiare titolo estero in suo possesso, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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-ADESIONI ENTRO 15 APRILE 2022: le adesioni al ricorso sono ATTIVE ed è possibile aderire in ogni momento, si garantisce il deposito del ricorso in tempi ravvicinati alla data di adesione.

Tuttavia, considerato che l'azione ha l'obiettivo di ottenere risultati in tempi rapidi in vista dell’aggiornamento 2022, è opportuno aderire al ricorso con urgenza per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 15 APRILE 2022.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

 

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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