RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DAI DEPENNATI DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (E I FASCIA GPS)
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RICORSO RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DAI DEPENNATI DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (E I FASCIA GPS). ADESIONE ENTRO 20 FEBBRAIO 2023.
DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (ORA UNITA ALLA I FASCIA GPS) TRAMITE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE: di assoluto rilievo è la questione della decurtazione e/o mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto dai docenti inseriti con riserva in II fascia di graduatorie d’istituto (ora unita alla I fascia GPS) a seguito di ricorso e poi depennati per l’esito negativo del giudizio.
A tali docenti, prevalentemente ITP, tramite decreti di depennamento (o anche solo tramite SIDI) viene sottratto il punteggio corrispondente al servizio svolto durante l’inserimento con riserva in II fascia G.I. (e/o I fascia GPS), riconoscendosi tale servizio ai soli fini economici e non anche giuridici.
In realtà, non vi è alcuna previsione normativa di rango primario che giustifichi tale decurtazione di punteggio da parte del Ministero, che confligge con il principio di piena esecuzione dei provvedimenti giudiziali, secondo cui l’attuazione di un atto giudiziario deve avvenire in modo integrale, garantendo ai beneficiari ogni relativa utilità.
Il Ministero non può sostenere che il docente in tali casi abbia prestato servizio senza titolo, atteso che il provvedimento giudiziale, limitatamente al periodo in cui è stato efficace, ha rappresentato valido e pieno titolo ai fini della maturazione di punteggio.
I docenti hanno prestato servizio in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d’insegnamento pertinenti, con la peculiarità che in virtù del provvedimento giudiziale hanno svolto il servizio dalla fascia migliorativa, beneficiando del riconoscimento giuridico dell’idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale.
Per tali motivi, i contratti relativi al servizio svolto non sono affetti da alcuna patologia tale da escludere il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici, pertanto la decurtazione del punteggio operata dal Ministero è illegittima ponendosi in violazione degli artt. 1458 e 2126 cod. civ., come riconosciuto da copiosa giurisprudenza (in tal senso, v. principi tratti da Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 991 – 20.01.2016 e Sentenza n. 15450 – 7.07.2014; a favore del riconoscimento giuridico del servizio v. Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 250 – 7.02.2019; Tribunale di Chieti, Sez. Lavoro, Sentenza n. 179 – 25.05.2021; molto di recente si sono espressi a favore in medesima fattispecie Tribunale di Torino, Sez. Lavoro Sentenza del 16.06.2022 e Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza del 6.04.2022).
CHIARIMENTI SULLA FAQ MINISTERIALE N. 45
In occasione dell’aggiornamento per il biennio 2022/2024, indetto con l’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, è stata pubblicata la seguente faq che potrebbe essere oggetto di errata interpretazione:
Faq 45: E’ valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto? Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024.
Orbene, alcuni possono mal interpretare la risposta a tale faq ritenendo che in qualsiasi caso il servizio svolto in via di fatto sia riconosciuto dal Ministero.
Non è così.
La faq richiama la Nota 1290/2020 che riconosce il servizio in via di fatto solo nel caso in cui il docente abbia nel frattempo conseguito il titolo che inizialmente mancava.
Nel caso di specie, il servizio dei depennati da II fascia G.I. (e I fascia GPS) è stato svolto dalla fascia degli abilitati con provvedimento giudiziale ma senza il titolo di abilitazione.
Tali medesimi docenti, in occasione del nuovo aggiornamento per il biennio 2022/2024, non hanno conseguito (né avrebbero potuto) il titolo di abilitazione richiesto per l’inserimento in II fascia di Graduatorie d’istituto (e I fascia GPS).
Pertanto, tali docenti non possono beneficiare del riconoscimento del servizio indicato nella Faq, in quanto non hanno conseguito, entro il termine della domanda di aggiornamento del biennio 2022/2024, il titolo di abilitazione inizialmente richiesto per l’inserimento nella fascia da cui hanno svolto il servizio.
Dunque, devono comunque ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento di tale servizio.
- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO
I ricorsi verranno promossi in forma individuale al Giudice del Lavoro.
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.
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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023 Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.
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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE