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CONCORSO RISERVATO DDG 85/2018: AMMISSIONE PER MANCATA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE E CONDANNA ALLE SPESE A CARICO DEL MIUR. NUOVA VITTORIA DELL'AVV. BUONANNO

TAR LAZIO ROMA – Ordinanza n. 7956-2019 del 6 dicembre 2019

Concorso riservato DDG 85/2018: ammissione per mancata convocazione individuale e condanna alle spese a carico del MIUR.

Si segnala l’ammissione al concorso riservato indetto con DDG MIUR 85/2018 di un docente, assistito dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, nelle classi Ab24 e Ab25 che ha contestato al MIUR la mancata convocazione individuale tramite comunicazione all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione validata dall’amministrazione scolastica, per cui non aveva potuto prendere parte alla prova fissata.

Il MIUR, in violazione della previsione del Bando che obbligava a comunicare al singolo candidato la data e il luogo di svolgimento della prova con preavviso di almeno 20 gg., aveva unilateralmente, senza alcuna informativa, pubblicato l’elenco della data della prova sul sito istituzionale dell’Ufficio regionale competente, senza procedere all’invio della comunicazione email individuale 20 gg. prima della data fissata.

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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA

RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA – ADESIONE ENTRO: 30 DICEMBRE 2019.

LE PREMESSE

E’ nota e particolarmente delicata la questione inerente il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ex. D. Lgs. n. 206/2007, in special modo in Romania e Bulgaria.

In tali casistiche, il MIUR, oltre ad aver tenuto una condotta particolarmente inerte, ha in vari casi comunicato il diniego del riconoscimento del titolo estero, così pregiudicando una legittima e consolidata aspettativa (infatti, tali docenti, in virtù dell’istanza di riconoscimento presentata, avevano potuto accedere alle prove del concorso FIT indetto con DDG MIUR n. 85/2018).

Le motivazioni dei dinieghi appaiono generiche ed infondate, visto che, come desumibile dal caso esemplificativo delle abilitazioni conseguite in Romania, su cui il MIUR ha diramato la nota informativa n. 5636 del 2.4.2019, il titolo estero non sarebbe riconoscibile in Italia per valutazioni negative meramente interne allo Stato estero.

Tale contenzioso al TAR, sui dinieghi e avverso la suddetta nota, si sta risolvendo in un nulla di fatto, avendo il TAR perlopiù richiesto peculiari adempimenti istruttori al MIUR, rimasti inevasi.

E’ pertanto opportuno diversificare il tipo di azione per consentire comunque ai docenti che hanno conseguito tali titoli esteri di trarne ogni utilità, ricorrendo non solo avanti al Giudice Amministrativo ma anche al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento del valore abilitante del titolo e l’inserimento in II fascia di Graduatorie d’istituto.

GLI ARGOMENTI

Alla luce dei chiari principi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, i motivi di diniego sono del tutto irrilevanti, oltre che lesivi del principio del mutuo riconoscimento.

I principi di natura comunitaria, infatti, sufficientemente delineati e, quindi, immediatamente attuabili negli Stati membri, prevedono che il titolo estero debba produrre medesimi effetti abilitativi nello Stato di residenza del soggetto straniero che ha conseguito il titolo.

Ogni ulteriore valutazione negativa interna al singolo Stato membro non può avere rilevanza giuridica ostativa.

Il ricorso si rende necessario anche per tutelare la condizione favorevole eventualmente conseguita nel Concorso straordinario FIT – DDG 85/18, in cui il docente in attesa del riconoscimento del titolo estero ha potuto svolgere le prove ed essere inserito con riserva in graduatoria, per prevenire il possibile depennamento da tale graduatoria.

L’azione, tuttavia, non verterà sulla contestazione del diniego o della nota, ma sul riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell’inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto, in occasione dell’aggiornamento semestrale delle Graduatorie d’Istituto disposto con Decreto MIUR n. 1458 del 9.10.2019.

E’ possibile, infatti, utilizzare argomentazioni affini a quelle su cui si stanno esprimendo positivamente vari Tribunali civili in funzione di Giudici del Lavoro, soprattutto il Tribunale di Roma, sia ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, sia dell’iscrizione in II fascia di graduatorie d’istituto.

CHI PUO’ RICORRERE

Può aderire al ricorso il docente in possesso di titolo estero di valore abilitante che ha presentato istanza di riconoscimento al MIUR e ha ricevuto il diniego del riconoscimento in via individuale o per effetto del rinvio alla sopra citata Nota del 2.4.2019.

OBIETTIVO

La finalità è quella di ottenere possibilmente pronunce positive entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, previsto nella prima parte del 2020, così da poterle spendere utilmente ai fini della permanenza in II fascia anche nel prossimo periodo triennale di aggiornamento delle graduatorie d’istituto. 

SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro e contestualmente al Giudice Amministrativo.

E’, quindi, possibile aderire contestualmente sia al ricorso al Giudice del Lavoro che al ricorso al Giudice Amministrativo, fruendo di condizioni economiche di estremo vantaggio.

E’ tuttavia possibile aderire solo al ricorso al Giudice del Lavoro o solo al ricorso al Giudice Amministrativo.

Sarà messa gratuitamente a disposizione la domanda di II fascia, con relativa autocertificazione degli istituti scolastici prescelti, da inviare prima del ricorso alla Scuola Capofila, unitamente ad apposite istruzioni per compilazione e invio.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

A fini rafforzativi delle azioni da promuovere, per offrire un alto grado di specializzazione, si precisa che, unitamente all’Avv. Giuseppe Buonanno, il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro sarà promosso con la collaborazione di avvocato esperto del rito processuale del lavoro e di questioni scolastiche. 

***

E’ opportuno aderire entro il 30 DICEMBRE 2019.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE

REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE – ADESIONE ENTRO: 25 MARZO 2020.

A seguito della pubblicazione del DM 374 – 24.4.2019 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, è emersa l’impossibilità, per numerosi docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento, di formulare, in occasione del presente aggiornamento triennale, domanda di reinserimento tramite la modalità online, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR.

Va premesso che ha pieno diritto al reinserimento in GAE chi è stato/a iscritto/a nelle Graduatorie Permanenti ante GAE o nelle successive GAE e non ha presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni immediatamente successivi, venendo depennato.

Tale diritto è stato riconosciuto dalla giustizia amministrativa e del lavoro con plurime decisioni, nonché dal nuovo Decreto MIUR di aggiornamento delle GAE (v. art. 1).

Tuttavia, numerosi interessati, pur potendo accedere alle funzioni Polis, sono stati impossibilitati materialmente, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR, a formulare la domanda di reinserimento tramite modalità online, poiché il sistema ha bloccato la compilazione della domanda.

A fronte di ciò il MIUR ha genericamente comunicato di rivolgersi all’USP competente, ma senza autorizzare l’inoltro della domanda con modalità sotitutiva e senza offrire una concreta soluzione tecnica a livello nazionale.

Infatti, nonostante tale grave carenza, il MIUR nel Decreto n. 374/19 non ha previsto la possibilità di presentare domanda con modalità sostitutiva rispetto a quella online, anzi affermando l’inammissibilità delle domande presentate con modalità diversa da quella online (v. art. 9, comma 4).

ARGOMENTI

Invece, come profusamente illustrato dalla giurisprudenza (v. Tar Lazio Roma, Sentenza del 10.9.2018 n.9230; Sentenza dell’8.8.2018 n. 8902), vi deve essere l’obbligatoria previsione di modalità cartacee (PEC o Racc. A/R) di presentazione delle istanze nei casi di contestuale previsione di modalità telematiche eventualmente stabilite con atti generali o simili, non potendosi escludere la contestuale possibilità di invio dell’istanza secondo i metodi tradizionali (PEC o Racc. A/R), specie qualora, come nel presente caso, le modalità informatiche non siano idonee stante la particolare ipotesi in cui versi l’interessato.

SI SEGNALA, A CONFERMA DELLA FONDATEZZA DI TALI ARGOMENTI, LA NOSTRA VITTORIA RECENTEMENTE CONSEGUITA IN MATERIA (per leggere l'Articolo CLICCA QUI)
 
 

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

1) DEPENNATI: coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle Graduatorie Permanenti anteriori alle GAE o nelle successive GAE e sono stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni successivi, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2019/2022 previsto dal DM MIUR n. 374 del 24.4.2019, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

2) INSERITI CON RISERVA: coloro i quali sono inseriti con riserva in GAE, in attesa di conseguire l’abilitazione o la conclusione di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ed hanno interesse ad ottenere la permanenza in GAE e/o il trasferimento con riserva in altra Provincia per il triennio 2019/2022, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

3) ALTRI DOCENTI CON MEDESIMO PROBLEMA: gli altri docenti che in merito alle domande di aggiornamento delle GAE previste dall’art. 1 e segg. del DM 374/19 hanno avuto il medesimo problema.

- SEDE GIUDIZIALE

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva centralizzata presso il Giudice del Lavoro, a condizioni economiche di estremo vantaggio.

Sarà messa a disposizione la Domanda/Reclamo da inviare prima del ricorso all’Ufficio Scolastico Provinciale d’interesse.

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TERMINE DI ADESIONE: 25 MARZO 2020.
 
SI PRECISA CHE PER IL PRESENTE CICLO DI RICORSO NON VI SARANNO ALTRE PROROGHE, PER CUI CHI E' INTERESSATO DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2020 (DIVERSAMENTE DOVRA' ATTENDERE L'ATTIVAZIONE DI UN SUCCESSIVO CICLO DI RICORSO).   
 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DEPENNATI II FASCIA: SI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO

RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DEPENNATI II FASCIA: SI PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO – ADESIONE ENTRO: 25 MARZO 2020.

PREMESSE

E’ di particolare attualità e delicatezza la questione della mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto dai docenti inseriti con riserva in II fascia di graduatorie d’istituto a seguito di ricorso e poi depennati per l’esito finale negativo del giudizio.

A tali docenti sono stati notificati decreti di depennamento, o analoghi decreti di rettifica e/o annullamento, che escludono l’attribuzione del punteggio corrispondente al servizio svolto durante l’inserimento con riserva in II fascia.

Tale negazione è assoluta, poiché non viene riconosciuto nemmeno il punteggio in forma ridotta.

ARGOMENTI

E’ controverso che in tali casi il docente abbia operato senza titolo e debba applicarsi la norma che prevede l’esclusione del punteggio per chi ha lavorato da II fascia senza titolo.

Infatti, l’assenza di titolo è piuttosto configurabile in casi di erronea indicazione del titolo di studio o dichiarazione di titolo non effettivamente conseguito.

Nel caso di specie, invece, i docenti hanno prestato servizio in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d’insegnamento pertinenti, con la peculiarità che anziché da III fascia hanno lavorato da II fascia.

Durante il periodo d’inserimento con riserva in II fascia, i docenti hanno beneficiato del riconoscimento giuridico dell’idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale, se pur non definitivo.

Non è corretto parlare, quindi, di assenza tout court di titolo idoneo.

Orbene, secondo costante orientamento (v., ex multis, Consiglio di Stato Ord. n. 356 – 27.1.2017; Ord. n. 624 – 14.2.2017), l’inserimento con riserva è idoneo ad attribuire al docente ogni utilità finale del posto d’insegnamento conseguito, anche in merito al punteggio (e non solo al trattamento economico e previdenziale), senza dover attendere la conclusione della fase di merito.

Ovviamente, sul docente inserito con riserva pende la clausola di risoluzione del contratto in caso di esito finale negativo del giudizio, e ciò tutela efficacemente la Pubblica Amministrazione dal rischio che il docente consegua utilità maggiori rispetto al periodo di servizio realmente espletato.

Tuttavia, limitatamente al periodo di servizio svolto, non vertendosi in una tipica ipotesi di assenza ab origine del titolo di accesso, al docente (depennato) deve riconoscersi il corrispondente punteggio, in misura piena o, in subordine, almeno in misura ridotta.

OBIETTIVO

La finalità è quella di ottenere pronunce positive entro l’imminente concorso straordinario per la scuola secondaria, attivato con l’approvazione del D.L. del 10.10.2019, nonché entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, previsti nella prima parte del 2020, così da poterle spendere utilmente ai fini del riconoscimento di maggior punteggio.

SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Per offrire un alto grado di specializzazione, si precisa che, unitamente all’Avv. Giuseppe Buonanno, il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro sarà promosso con la collaborazione del noto Avv. Giuseppe Versace, esperto del rito processuale del lavoro e di questioni scolastiche. 

***

TERMINE DI ADESIONE: 25 MARZO 2020.
 
SI PRECISA CHE PER IL PRESENTE CICLO DI RICORSO NON VI SARANNO ALTRE PROROGHE, PER CUI CHI E' INTERESSATO DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2020 (DIVERSAMENTE DOVRA' ATTENDERE L'ATTIVAZIONE DI UN SUCCESSIVO CICLO DI RICORSO).   
 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

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