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REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE

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REINSERIMENTO GAE: CHIUNQUE RISULTI ESCLUSO DAL NUOVO AGGIORNAMENTO PUO’ RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO PER OTTENERE IL REINSERIMENTO IN GAE – ADESIONE ENTRO: 25 MARZO 2020.

A seguito della pubblicazione del DM 374 – 24.4.2019 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, è emersa l’impossibilità, per numerosi docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento, di formulare, in occasione del presente aggiornamento triennale, domanda di reinserimento tramite la modalità online, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR.

Va premesso che ha pieno diritto al reinserimento in GAE chi è stato/a iscritto/a nelle Graduatorie Permanenti ante GAE o nelle successive GAE e non ha presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni immediatamente successivi, venendo depennato.

Tale diritto è stato riconosciuto dalla giustizia amministrativa e del lavoro con plurime decisioni, nonché dal nuovo Decreto MIUR di aggiornamento delle GAE (v. art. 1).

Tuttavia, numerosi interessati, pur potendo accedere alle funzioni Polis, sono stati impossibilitati materialmente, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR, a formulare la domanda di reinserimento tramite modalità online, poiché il sistema ha bloccato la compilazione della domanda.

A fronte di ciò il MIUR ha genericamente comunicato di rivolgersi all’USP competente, ma senza autorizzare l’inoltro della domanda con modalità sotitutiva e senza offrire una concreta soluzione tecnica a livello nazionale.

Infatti, nonostante tale grave carenza, il MIUR nel Decreto n. 374/19 non ha previsto la possibilità di presentare domanda con modalità sostitutiva rispetto a quella online, anzi affermando l’inammissibilità delle domande presentate con modalità diversa da quella online (v. art. 9, comma 4).

ARGOMENTI

Invece, come profusamente illustrato dalla giurisprudenza (v. Tar Lazio Roma, Sentenza del 10.9.2018 n.9230; Sentenza dell’8.8.2018 n. 8902), vi deve essere l’obbligatoria previsione di modalità cartacee (PEC o Racc. A/R) di presentazione delle istanze nei casi di contestuale previsione di modalità telematiche eventualmente stabilite con atti generali o simili, non potendosi escludere la contestuale possibilità di invio dell’istanza secondo i metodi tradizionali (PEC o Racc. A/R), specie qualora, come nel presente caso, le modalità informatiche non siano idonee stante la particolare ipotesi in cui versi l’interessato.

SI SEGNALA, A CONFERMA DELLA FONDATEZZA DI TALI ARGOMENTI, LA NOSTRA VITTORIA RECENTEMENTE CONSEGUITA IN MATERIA (per leggere l'Articolo CLICCA QUI)
 
 

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

1) DEPENNATI: coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle Graduatorie Permanenti anteriori alle GAE o nelle successive GAE e sono stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni successivi, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2019/2022 previsto dal DM MIUR n. 374 del 24.4.2019, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

2) INSERITI CON RISERVA: coloro i quali sono inseriti con riserva in GAE, in attesa di conseguire l’abilitazione o la conclusione di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ed hanno interesse ad ottenere la permanenza in GAE e/o il trasferimento con riserva in altra Provincia per il triennio 2019/2022, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

3) ALTRI DOCENTI CON MEDESIMO PROBLEMA: gli altri docenti che in merito alle domande di aggiornamento delle GAE previste dall’art. 1 e segg. del DM 374/19 hanno avuto il medesimo problema.

- SEDE GIUDIZIALE

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva centralizzata presso il Giudice del Lavoro, a condizioni economiche di estremo vantaggio.

Sarà messa a disposizione la Domanda/Reclamo da inviare prima del ricorso all’Ufficio Scolastico Provinciale d’interesse.

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TERMINE DI ADESIONE: 25 MARZO 2020.
 
SI PRECISA CHE PER IL PRESENTE CICLO DI RICORSO NON VI SARANNO ALTRE PROROGHE, PER CUI CHI E' INTERESSATO DEVE ADERIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2020 (DIVERSAMENTE DOVRA' ATTENDERE L'ATTIVAZIONE DI UN SUCCESSIVO CICLO DI RICORSO).   
 

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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