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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA

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RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI ESTERE: SI RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO E AL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE ANCHE L’INSERIMENTO IN II FASCIA – ADESIONE ENTRO: 30 DICEMBRE 2019.

LE PREMESSE

E’ nota e particolarmente delicata la questione inerente il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero ex. D. Lgs. n. 206/2007, in special modo in Romania e Bulgaria.

In tali casistiche, il MIUR, oltre ad aver tenuto una condotta particolarmente inerte, ha in vari casi comunicato il diniego del riconoscimento del titolo estero, così pregiudicando una legittima e consolidata aspettativa (infatti, tali docenti, in virtù dell’istanza di riconoscimento presentata, avevano potuto accedere alle prove del concorso FIT indetto con DDG MIUR n. 85/2018).

Le motivazioni dei dinieghi appaiono generiche ed infondate, visto che, come desumibile dal caso esemplificativo delle abilitazioni conseguite in Romania, su cui il MIUR ha diramato la nota informativa n. 5636 del 2.4.2019, il titolo estero non sarebbe riconoscibile in Italia per valutazioni negative meramente interne allo Stato estero.

Tale contenzioso al TAR, sui dinieghi e avverso la suddetta nota, si sta risolvendo in un nulla di fatto, avendo il TAR perlopiù richiesto peculiari adempimenti istruttori al MIUR, rimasti inevasi.

E’ pertanto opportuno diversificare il tipo di azione per consentire comunque ai docenti che hanno conseguito tali titoli esteri di trarne ogni utilità, ricorrendo non solo avanti al Giudice Amministrativo ma anche al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento del valore abilitante del titolo e l’inserimento in II fascia di Graduatorie d’istituto.

GLI ARGOMENTI

Alla luce dei chiari principi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, i motivi di diniego sono del tutto irrilevanti, oltre che lesivi del principio del mutuo riconoscimento.

I principi di natura comunitaria, infatti, sufficientemente delineati e, quindi, immediatamente attuabili negli Stati membri, prevedono che il titolo estero debba produrre medesimi effetti abilitativi nello Stato di residenza del soggetto straniero che ha conseguito il titolo.

Ogni ulteriore valutazione negativa interna al singolo Stato membro non può avere rilevanza giuridica ostativa.

Il ricorso si rende necessario anche per tutelare la condizione favorevole eventualmente conseguita nel Concorso straordinario FIT – DDG 85/18, in cui il docente in attesa del riconoscimento del titolo estero ha potuto svolgere le prove ed essere inserito con riserva in graduatoria, per prevenire il possibile depennamento da tale graduatoria.

L’azione, tuttavia, non verterà sulla contestazione del diniego o della nota, ma sul riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell’inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto, in occasione dell’aggiornamento semestrale delle Graduatorie d’Istituto disposto con Decreto MIUR n. 1458 del 9.10.2019.

E’ possibile, infatti, utilizzare argomentazioni affini a quelle su cui si stanno esprimendo positivamente vari Tribunali civili in funzione di Giudici del Lavoro, soprattutto il Tribunale di Roma, sia ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, sia dell’iscrizione in II fascia di graduatorie d’istituto.

CHI PUO’ RICORRERE

Può aderire al ricorso il docente in possesso di titolo estero di valore abilitante che ha presentato istanza di riconoscimento al MIUR e ha ricevuto il diniego del riconoscimento in via individuale o per effetto del rinvio alla sopra citata Nota del 2.4.2019.

OBIETTIVO

La finalità è quella di ottenere possibilmente pronunce positive entro il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto, previsto nella prima parte del 2020, così da poterle spendere utilmente ai fini della permanenza in II fascia anche nel prossimo periodo triennale di aggiornamento delle graduatorie d’istituto. 

SEDI GIUDIZIALI

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata presso il Giudice del Lavoro e contestualmente al Giudice Amministrativo.

E’, quindi, possibile aderire contestualmente sia al ricorso al Giudice del Lavoro che al ricorso al Giudice Amministrativo, fruendo di condizioni economiche di estremo vantaggio.

E’ tuttavia possibile aderire solo al ricorso al Giudice del Lavoro o solo al ricorso al Giudice Amministrativo.

Sarà messa gratuitamente a disposizione la domanda di II fascia, con relativa autocertificazione degli istituti scolastici prescelti, da inviare prima del ricorso alla Scuola Capofila, unitamente ad apposite istruzioni per compilazione e invio.

ALTA SPECIALIZZAZIONE

A fini rafforzativi delle azioni da promuovere, per offrire un alto grado di specializzazione, si precisa che, unitamente all’Avv. Giuseppe Buonanno, il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro sarà promosso con la collaborazione di avvocato esperto del rito processuale del lavoro e di questioni scolastiche. 

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E’ opportuno aderire entro il 30 DICEMBRE 2019.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richieste di informazioni tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                          

 

 

 

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