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RICORSO IMMISSIONE IN RUOLO STRAORDINARIA: RICORSO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI ESCLUSI

RICORSO IMMISSIONE IN RUOLO STRAORDINARIA: RICORSO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI ESCLUSI – ADESIONI ULTIMATIVE ENTRO: 22 OTTOBRE 2021.

Il D.L. n. 73/2021 – Decreto Sostegni – bis (art. 59) ha previsto una procedura straordinaria di immissione in ruolo, ingiustamente riservata ai docenti presenti in I fascia GPS e che su posto comune abbiano anche maturato 3 anni di servizio presso istituti statali negli ultimi 10 anni scolastici.

Tale procedura, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, prevede l’assegnazione dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di immissioni in ruolo e l’assunzione a tempo indeterminato, con conferma in ruolo, dopo lo svolgimento di un contratto a tempo determinato a valere quale percorso annuale di formazione iniziale e prova ai sensi dell’articolo 13, Decreto Legislativo n. 59 - 13 aprile 2017 (come integrato dal comma 7) ed il superamento di una prova disciplinare (la decorrenza dell’immissione in ruolo retroagisce al 1° settembre 2021 o, se successiva, alla data di inizio del servizio a tempo determinato).

Da tale rilevante beneficio sono ingiustamente esclusi:

1) i docenti presenti in I fascia su posto comune ma privi dei 3 anni di servizio statale maturato negli ultimi 10 a.s. o che abbiano maturato il servizio triennale anche presso istituti scolastici non statali ma riconosciuti dal sistema nazionale di istruzione (istituti paritari, comunali, corsi IEFP)

2) i docenti presenti nella II fascia delle GPS su posto comune e di sostegno

Si tratta di preclusioni eccessivamente penalizzanti, posto che l’accesso di tali docenti ai posti residui e vacanti non arrecherebbe alcun pregiudizio ai docenti della I fascia a cui il provvedimento legislativo ha riservato l’ammissione in via prioritaria.

In altri termini, limitamente ai posti ancora vacanti e disponibili, che sussistono ampiamente, non vi è alcun motivo ostativo all’ammissione integrativa alla procedura straordinaria di immissione in ruolo dei docenti presenti in I fascia che su posto comune sono privi del servizio triennale statale e, in via successiva, dei docenti presenti in II fascia GPS su posto comune e di sostegno.

Del resto, lo scorrimento delle graduatorie fino alla fascia e/o posizione utile a soddisfare, nel caso di specie, il contingente previsto dal piano di assunzioni è pienamente conforme ai principi generali del nostro ordinamento.

Tale lettura “estensivanon appare in contrasto con la normativa di settore, da cui infatti non è possibile trarre alcun fondamento alle distinzioni preclusive poste dal Ministero.

E’ pertanto necessario ricorrere in giudizio per ottenere un interpretazione della complessiva normativa che riconosca gradatamente l’accesso all’immissione in ruolo straordinaria sui posti residui e disponibili alle categorie sopra indicate.

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- CHI PUO’ RICORRERE

1) i docenti presenti in I fascia GPS su posto comune ma privi dei 3 anni di servizio statale negli ultimi 10 a.s. o che hanno maturato il servizio triennale negli ultimi 10 a.s. anche presso istituti non statali ma riconosciuti dal sistema nazionale di istruzione (istituti paritari, comunali, corsi IEFP)

2) i docenti presenti nella II fascia delle GPS su posto comune e/o di sostegno

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- UTILITA’: l’utilità del ricorso appare evidente, posto che si otterrebbe l’ammissione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni – bis), su posti comuni e/o di sostegno ancora residui e disponibili.

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- MODALITA’: RICORSO SEMI-COLLETTIVO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO

Da un opportuno esame, la modalità di ricorso più consona alla presente azione è quella del duplice ricorso semi-collettivo al TAR e al Giudice del Lavoro per avere più chances.

La proposizione dei ricorsi in ambo le sedi è pienamente ammissibile, trattandosi di plessi giudiziari differenti.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce un importo di adesione di estremo favore in caso di adesione al doppio ricorso a Tar e Giudice del Lavoro.

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- TERMINE DI ADESIONE ULTIMATIVO: 22 OTTOBRE 2021

SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE PER IMPROROGABILI RAGIONI ORGANIZZATIVE E DI NATURA PROCESSUALE I SOPRA ELENCATI RICORSI, IN PARTICOLARE QUELLI DA PRESENTARE AL TAR, SARANNO PRESENTATI NELLE COMPETENTI SEDI ENTRO OTTOBRE 2021.

PER CUI SI FISSA QUALE PROROGA ULTIMATIVA PER L’ADESIONE IL TERMINE DEL 22 OTTOBRE 2021.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSI PERSONALE ATA AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO PARITARIA E MILITARE

RICORSI PERSONALE ATA AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO PARITARIA E MILITARE – ADESIONI ULTIMATIVE ENTRO: 22 OTTOBRE 2021.

- PREMESSE

Con Decreto n. 50 del 3 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare il servizio svolto presso Istituti Scolastici di Scuola Paritaria (e assimilati) e far valere il periodo del Servizio Militare (e del Servizio Civile equiparato), ha reiterato le seguenti ingiuste limitazioni:

- SERVIZIO MILITARE (E CIVILE EQUIPARATO): per tutti i profili professionali ATA, tale servizio, se svolto non in presenza di un rapporto di impiego scolastico (non in costanza di nomina), viene fortemente ridotto: infatti, 1 anno di tale servizio è riconosciuto solo 0,60 punti (anziché 6 punti); la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) è riconosciuta solo 0,05 punti (anziché 0,50 punti).

- SERVIZIO SCUOLA PARITARIA: per tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura “dimezzata” rispetto al servizio statale: quindi, 1 anno di servizio paritaria è riconosciuto 3 punti (anziché 6 punti); la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) è riconosciuta 0,25 punti (anziché 0,50 punti);

Si tratta di valutazioni ampiamente riduttive e discriminatorie, non essendovi alcuna differenza sostanziale tra i suddetti servizi.

E’ quindi opportuno ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio (1 anno = 6 punti; 1 mese o 16 giorni = 0,50 punti) per chi ha maturato il servizio presso istituti paritari e/o ha svolto il servizio militare (o civile) non in costanza di nomina.

- ARGOMENTI

- 1. SERVIZIO MILITARE (E CIVILE EQUIPARATO): per il servizio di leva, pur se svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, sulla base di principi favorevoli ragionevolmente estensibili al personale ATA (v. Cassazione Civile – Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020). Oltre a ciò, SI SEGNALA LA RECENTE EVOLUZIONE POSITIVA AL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (E CIVILE ASSIMILATO)SVOLTO NON IN COSTANZA DI NOMINA DAL PERSONALE ATA; INFATTI, CON ORDINANZA DELL’1 OTTOBRE 2021, IL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO CHE “ .. DEBBA DARSI RILEVANZA AL SERVIZIO MILITARE PRESTATO (E/O SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE) .. ANCHE SE SVOLTO IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA ..”, COSI’ RICONOSCENDO L’ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI PER SINGOLO ANNO DI SERVIZIO; TALE ULTERIORE PRECEDENTE FAVOREVOLE POTRA’ QUINDI ESSERE UTILIZZATO ANCHE NELLA SEDE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

- 2. SERVIZIO SCUOLA PARITARIA: sono numerosi i fondamenti normativi che assimilano ai fini del punteggio il servizio in scuola paritaria a quello statale (ex multis, Legge n. 62/2000; D.L. n. 250/2005, conv. con L. 27/2006; D.L. n. 255/2001, conv. con L. 333/2001) e in vari casi la magistratura del lavoro ed amministrativa hanno aderito all’orientamento che riconosce tale equivalenza (v. di recente Corte Appello di Roma – Sez. Lavoro, Ordinanza del 9.11.2020; analogamente, TAR Lazio Roma, Sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021).

Pertanto, può ritenersi assimilabile a livello normativo e giurisprudenziale, per il personale ATA, il servizio in scuola paritaria a quello statale.

- CHI PUO’ RICORRERE:

Ricapitolando, le categorie che possono aderire sono:

1) operatori del Personale ATA che hanno maturato, senza limiti temporali, servizio presso istituti di scuola paritaria (ed assimilati)

2) operatori del Personale ATA che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico (non in costanza di nomina scolastica)

- MODALITA’: RICORSI COLLETTIVI AL GIUDICE DEL LAVORO

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

Possono aderire ai presenti ricorsi anche coloro i quali avevano attivato analogo ricorso al Tar, non essendovi conflitto tra azioni promosse presso differenti Autorità giudiziarie.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

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- TERMINE DI ADESIONE ULTIMATIVO: 22 OTTOBRE 2021

SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE PER IMPROROGABILI RAGIONI ORGANIZZATIVE E DI NATURA PROCESSUALE I SOPRA ELENCATI RICORSI SARANNO PRESENTATI NELLE COMPETENTI SEDI ENTRO OTTOBRE 2021.

PER CUI SI FISSA QUALE PROROGA ULTIMATIVA PER L’ADESIONE IL TERMINE DEL 22 OTTOBRE 2021.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonannotramite WhatsApp al numero 3470934313

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSO CONFLUENZA A066 – B016: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN II FASCIA GPS E III FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO – ADESIONI ATTIVE

RICORSO CONFLUENZA A066 – B016: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO IN II FASCIA GPS E III FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO – ADESIONI ATTIVE.

- PREMESSE/ARGOMENTI

E’ particolarmente delicata la questione inerente i docenti della classe A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica non già inseriti in precedenza nelle Graduatorie d’istituto.

Anche a seguito dell’Ordinanza n. 60 del 10.7.2020 e del recente aggiornamento intermedio delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle Graduatorie d’Istituto, non è consentito per il biennio 2020/2022 il nuovo inserimento ai docenti A066.

Infatti, hanno potuto riaggiornare solo i docenti A066 già presenti nelle graduatorie d’istituto di III fascia nel precedente triennio (2017/2020).

Sussiste quindi un ingiusta discriminazione a discapito di chi, pur a parità di titoli, non essendo già inserito in passato, non può ottenere il nuovo inserimento.

La finalità del ricorso è, quindi, quella di consentire almeno la confluenza di tale categoria nella classe di concorso affine e di maggiore attinenza disciplinare, ossia la B016, che rispetto alla A066 presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione) (si è mostrata favorevole al principio della confluenza la prassi dell’amministrazione scolastica, nonché il C.S.P.I. - Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, v. Parere del 6.4.2020).

Peraltro, la normativa di settore ha in più parti previsto l’utilizzo di docenti in aree disciplinari affini e compatibili con il proprio percorso formativo, pur in assenza dello specifico titolo richiesto.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Può aderire chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle Graduatorie d’istituto nel precedente triennio 2017/2020.

I Diplomi A066 sono i seguenti: analista contabile; operatore commerciale;operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretariod’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.

E’ opportuno, anche se non vincolante, aver conseguito l’attestato dei 24 CFU.

E’ opportuno, anche se non vincolante, aver inviato Domanda di Messa a Disposizione (MAD) ad istituti dell’ambito provinciale d’interesse in cui si vorrebbe insegnare.

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- MODALITA’ DEL RICORSO: INDIVIDUALE

Da un opportuno esame, la modalità di ricorso più consona alla presente azione è quella del Ricorso Individuale presso il Giudice del Lavoro dell’ambito provinciale in cui si ha interesse ad insegnare.

Ciò sia per prevenire potenziali limiti di tipo procedurale, sia per assicurare un impostazione difensiva “personalizzata”.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale della Provincia prescelta per l’inserimento.

Si garantisce, pur in presenza di un ricorso individuale ad hoc, un importo di adesione di estremo favore.

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- ADESIONI ATTIVE: le adesioni al presente ricorso sono ATTIVE. Il deposito del ricorso avverrà in tempi ravvicinati alla data di formalizzazione dell’adesione.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

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2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legaledel sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

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3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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RICORSI DEPENNATI I FASCIA GPS: RICORSO PER REINSERIMENTO IN I FASCIA O RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE – ADESIONI ATTIVE

RICORSI DEPENNATI I FASCIA GPS: RICORSO PER REINSERIMENTO IN I FASCIA O RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE – ADESIONI ATTIVE.

Sono di particolare attualità e delicatezza le seguenti questioni:

1) DEPENNAMENTO DA I FASCIA GPS DEI DOCENTI CON PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI ANCORA EFFICACI: vari Uffici scolastici provinciali, nel presunto fine di riordinare le graduatorie in funzione delle nomine, hanno disposto l’esclusione dalla I fascia delle GPS di numerosi docenti in possesso di provvedimento giudiziale (Ordinanza o Sentenza) tuttora valido ed efficace.

Tali Uffici hanno erroneamente ritenuto che la permanenza in I Fascia fosse consentita ai soli docenti muniti di abilitazione, senza considerare che il possesso di provvedimenti giudiziali ancora validi ed efficaci che dispongono l’inserimento nella fascia riservata agli abilitati (I fascia GPS – II fascia Graduatorie d’istituto) è del tutto equivalente all’abilitazione.

Lo stesso Ministero centrale nella recente Circolare n. 25089 del 6.8.2021 ha espressamente fatto salvo l’inserimento in I fascia GPS dei docenti che hanno Ordinanza o Sentenza favorevole non annullata, né riformata, ed ha previsto che il depennamento di tali docenti possa essere disposto solo a fronte di un provvedimento giudiziale negativo di carattere definitivo (passato in giudicato).

Del resto, lo stesso Ministero centrale nelle FAQ relative all’Ordinanza n. 60/2020 ha espressamente consentito ai docenti di poter dichiarare i provvedimenti giudiziali ai fini dell’inserimento nella I fascia delle nuove GPS per l’intero biennio 2020/2022.

E’, quindi, opportuno, previa motivata diffida, ricorrere per ottenere l’urgente reinserimento in I fascia GPS.

2) DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO DA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO (ORA I FASCIA GPS) TRAMITE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE: di assoluto rilievo è la questione della decurtazione e/o mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto dai docenti inseriti con riserva in II fascia di graduatorie d’istituto (ora I fascia GPS) a seguito di ricorso e poi depennati per l’esito finale negativo del giudizio.

A tali docenti, prevalentemente ITP, tramite decreti di depennamento (o anche solo tramite SIDI) viene sottratto il punteggio corrispondente al servizio svolto durante l’inserimento con riserva in II fascia G.I. (e/o I fascia GPS), riconoscendosi tale servizio ai soli fini economici e non anche giuridici.

In realtà, non vi è alcuna previsione normativa di rango primario che giustifichi tale decurtazione di punteggio da parte del Ministero.

Parimenti, tale decurtazione confligge con il principio di piena esecuzione dei provvedimenti giudiziali, secondo cui l’attuazione di un atto giudiziario deve avvenire in modo integrale, garantendo ai beneficiari ogni relativa utilità.

Il Ministero non può, quindi, sostenere che il docente in tali casi abbia prestato servizio senza titolo, atteso che il provvedimento giudiziale, limitatamente al periodo in cui è stato efficace, ha rappresentato valido e pieno titolo ai fini della maturazione di punteggio.

Infatti, l’assenza di titolo ipotizzata dal Ministero è piuttosto configurabile nei diversi casi di difetto e/o non effettivo conseguimento del titolo di accesso.

Nel caso di specie, invece, i docenti hanno prestato servizio in possesso del titolo di studio corrispondente alla classe di concorso e al posto d’insegnamento pertinenti, con la peculiarità che in virtù del provvedimento giudiziale hanno svolto il servizio dalla fascia migliorativa, beneficiando del riconoscimento giuridico dell’idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale.

Si ricordi, inoltre, che, secondo costante orientamento (v., ex multis, Consiglio di Stato Ord. n. 356 – 27.1.2017; Ord. n. 624 – 14.2.2017), l’inserimento con riserva è idoneo ad attribuire al docente ogni utilità finale del posto d’insegnamento conseguito, anche in merito al punteggio (e non solo al trattamento economico e previdenziale), senza dover necessariamente attendere il definitivo provvedimento di merito.

A tutela dell’Amministrazione scolastica è, quindi, sufficiente la clausola di risoluzione del contratto in caso di esito finale negativo del giudizio, che previene il rischio che il docente consegua utilità per periodi maggiori rispetto al servizio espletato.

Ma resta, però, necessario che, non vertendosi in tipica ipotesi di assenza del titolo di accesso, al docente (depennato) deve riconoscersi il servizio anche ai fini giuridici con attribuzione del pieno punteggio secondo le tabelle ministeriali.

E’ opportuno, quindi, ricorrere per ottenere tale pieno riconoscimento.

- MODALITA’: RICORSI INDIVIDUALI AL TAR O AL GIUDICE DEL LAVORO

I ricorsi verranno promossi in forma individuale trattandosi di casi particolari.

I ricorsi avverso l’esclusione dalla I fascia GPS pur in presenza di provvedimento giudiziale efficace si propongono al TAR (entro 60 gg. dalla notifica del decreto di esclusione/depennamento).

I ricorsi per il riconoscimento del punteggio relativo al servizio svolto dai depennati si propongono al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

Si garantisce, pur in presenza di un ricorso individuale ad hoc, un importo di adesione di estremo favore.

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- ADESIONI ATTIVE: le adesioni al presente ricorso sono ATTIVE. Il deposito del ricorso avverrà in tempi ravvicinati alla data di formalizzazione dell’adesione.   

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

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2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

                                                         

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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