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RICORSI PERSONALE ATA AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO PARITARIA E MILITARE

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RICORSI PERSONALE ATA AL GIUDICE DEL LAVORO PER RICONOSCIMENTO PIENO PUNTEGGIO SERVIZIO PARITARIA E MILITARE – ADESIONI ULTIMATIVE ENTRO: 22 OTTOBRE 2021.

- PREMESSE

Con Decreto n. 50 del 3 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare il servizio svolto presso Istituti Scolastici di Scuola Paritaria (e assimilati) e far valere il periodo del Servizio Militare (e del Servizio Civile equiparato), ha reiterato le seguenti ingiuste limitazioni:

- SERVIZIO MILITARE (E CIVILE EQUIPARATO): per tutti i profili professionali ATA, tale servizio, se svolto non in presenza di un rapporto di impiego scolastico (non in costanza di nomina), viene fortemente ridotto: infatti, 1 anno di tale servizio è riconosciuto solo 0,60 punti (anziché 6 punti); la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) è riconosciuta solo 0,05 punti (anziché 0,50 punti).

- SERVIZIO SCUOLA PARITARIA: per tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura “dimezzata” rispetto al servizio statale: quindi, 1 anno di servizio paritaria è riconosciuto 3 punti (anziché 6 punti); la singola frazione temporale di 1 mese (e/o almeno 16 giorni) è riconosciuta 0,25 punti (anziché 0,50 punti);

Si tratta di valutazioni ampiamente riduttive e discriminatorie, non essendovi alcuna differenza sostanziale tra i suddetti servizi.

E’ quindi opportuno ricorrere in giudizio per ottenere il riconoscimento del pieno punteggio (1 anno = 6 punti; 1 mese o 16 giorni = 0,50 punti) per chi ha maturato il servizio presso istituti paritari e/o ha svolto il servizio militare (o civile) non in costanza di nomina.

- ARGOMENTI

- 1. SERVIZIO MILITARE (E CIVILE EQUIPARATO): per il servizio di leva, pur se svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, sulla base di principi favorevoli ragionevolmente estensibili al personale ATA (v. Cassazione Civile – Sez. Lavoro, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020). Oltre a ciò, SI SEGNALA LA RECENTE EVOLUZIONE POSITIVA AL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (E CIVILE ASSIMILATO)SVOLTO NON IN COSTANZA DI NOMINA DAL PERSONALE ATA; INFATTI, CON ORDINANZA DELL’1 OTTOBRE 2021, IL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO CHE “ .. DEBBA DARSI RILEVANZA AL SERVIZIO MILITARE PRESTATO (E/O SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE) .. ANCHE SE SVOLTO IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA ..”, COSI’ RICONOSCENDO L’ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI PER SINGOLO ANNO DI SERVIZIO; TALE ULTERIORE PRECEDENTE FAVOREVOLE POTRA’ QUINDI ESSERE UTILIZZATO ANCHE NELLA SEDE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

- 2. SERVIZIO SCUOLA PARITARIA: sono numerosi i fondamenti normativi che assimilano ai fini del punteggio il servizio in scuola paritaria a quello statale (ex multis, Legge n. 62/2000; D.L. n. 250/2005, conv. con L. 27/2006; D.L. n. 255/2001, conv. con L. 333/2001) e in vari casi la magistratura del lavoro ed amministrativa hanno aderito all’orientamento che riconosce tale equivalenza (v. di recente Corte Appello di Roma – Sez. Lavoro, Ordinanza del 9.11.2020; analogamente, TAR Lazio Roma, Sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021).

Pertanto, può ritenersi assimilabile a livello normativo e giurisprudenziale, per il personale ATA, il servizio in scuola paritaria a quello statale.

- CHI PUO’ RICORRERE:

Ricapitolando, le categorie che possono aderire sono:

1) operatori del Personale ATA che hanno maturato, senza limiti temporali, servizio presso istituti di scuola paritaria (ed assimilati)

2) operatori del Personale ATA che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico (non in costanza di nomina scolastica)

- MODALITA’: RICORSI COLLETTIVI AL GIUDICE DEL LAVORO

I ricorsi verranno promossi in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

Possono aderire ai presenti ricorsi anche coloro i quali avevano attivato analogo ricorso al Tar, non essendovi conflitto tra azioni promosse presso differenti Autorità giudiziarie.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

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- TERMINE DI ADESIONE ULTIMATIVO: 22 OTTOBRE 2021

SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE PER IMPROROGABILI RAGIONI ORGANIZZATIVE E DI NATURA PROCESSUALE I SOPRA ELENCATI RICORSI SARANNO PRESENTATI NELLE COMPETENTI SEDI ENTRO OTTOBRE 2021.

PER CUI SI FISSA QUALE PROROGA ULTIMATIVA PER L’ADESIONE IL TERMINE DEL 22 OTTOBRE 2021.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e altri dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonannotramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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