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REINSERIMENTO - PERMANENZA GAE. RICORSO INDIVIDUALE AL TAR LAZIO PER CONSENTIRE IL REINSERIMENTO O LA PERMANENZA IN GAE AI DEPENNATI E ALTRI DOCENTI A CUI E’ STATA PRECLUSA LA DOMANDA ONLINE

REINSERIMENTO - PERMANENZA GAE. RICORSO INDIVIDUALE AL TAR LAZIO PER CONSENTIRE IL REINSERIMENTO O LA PERMANENZA IN GAE AI DEPENNATI E ALTRI DOCENTI A CUI E’ STATA PRECLUSA LA DOMANDA ONLINE – ADESIONI ENTRO 14 SETTEMBRE 2019.

A seguito della pubblicazione del DM 374 – 24.4.2019 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, è emersa l’impossibilità, per numerosi docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento, di formulare, in occasione del presente aggiornamento triennale, domanda di reinserimento tramite la modalità online, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR.

Va premesso che ha pieno diritto al reinserimento in GAE chi è stato/a iscritto/a nelle Graduatorie Permanenti ante GAE o nelle successive GAE e non ha presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni immediatamente successivi, venendo depennato.

Tale diritto è stato riconosciuto dalla giustizia amministrativa con plurime decisioni, nonché dal nuovo Decreto MIUR di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022 n. 374/2019 (v. art. 1).

Tuttavia, numerosi interessati, pur potendo accedere alle funzioni Polis, sono stati impossibilitati materialmente, a causa di un anomalia tecnica imputabile al MIUR, a formulare la domanda di reinserimento tramite modalità online, poiché il sistema ha bloccato la compilazione della domanda.

A fronte di ciò il MIUR ha genericamente comunicato di rivolgersi all’USP competente, ma senza autorizzare l’inoltro della domanda con modalità sotitutiva e senza offrire una concreta soluzione tecnica a livello nazionale.

Infatti, nonostante tale grave carenza, il MIUR nel Decreto n. 374/19 non ha previsto la possibilità di presentare domanda con modalità sostitutiva rispetto a quella online, anzi affermando l’inammissibilità delle domande presentate con modalità diversa da quella online (v. art. 9, comma 4).

Invece, come profusamente illustrato dalla giustizia amministrativa (v. Tar Lazio Roma, Sentenza del 10.9.2018 n.9230; Sentenza dell’8.8.2018 n. 8902), vi deve essere l’obbligatoria previsione di modalità cartacee (PEC o Racc. A/R) di presentazione delle istanze nei casi di contestuale previsione di modalità telematiche eventualmente stabilite con atti generali o simili, non potendosi escludere la contestuale possibilità di invio dell’istanza secondo i metodi tradizionali (PEC o Racc. A/R), specie qualora, come nel presente caso, le modalità informatiche non siano idonee stante la particolare ipotesi in cui versi l’interessato.

Infatti, da ultimo hanno lamentato lo stesso problema anche altri docenti già inseriti in GAE con riserva (in attesa di abilitazione o della definizione di ricorso), i quali non riescono a presentare la domanda online per confermare l’inserimento con riserva e/o per chiedere il trasferimento con riserva ad altra Provincia (come consentito dall’art. 6 del DM).

Pertanto, anche tali categorie devono proporre ricorso al Tar per garantirsi la permanenza in GAE.

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E’, quindi, opportuno ricorrere in via “individuale” al TAR Lazio sulla base della favorevole giurisprudenza citata, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che obblighi il MIUR a disporre il reinserimento e/o la permanenza in GAE (possibilmente in tempo utile per le nomine dell’imminente anno scolastico 2019/2020).

Sarà messa a disposizione la Domanda/Reclamo da inviare prima del ricorso, cautelativamente, all’Ufficio Scolastico Provinciale d’interesse e al MIUR.

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CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:

1) DEPENNATI: coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle Graduatorie Permanenti anteriori alle GAE o nelle successive GAE e sono stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni successivi, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2019/2022 previsto dal DM MIUR n. 374 del 24.4.2019, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

2) INSERITI CON RISERVA: coloro i quali sono inseriti con riserva in GAE, in attesa di conseguire l’abilitazione o la conclusione di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ed hanno interesse ad ottenere la permanenza in GAE e/o il trasferimento con riserva in altra Provincia per il triennio 2019/2022, ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite le funzioni Polis – istanze online a causa di un inefficienza della piattaforma telematica del MIUR che non riconosceva i loro dati;

3) ALTRI DOCENTI CON MEDESIMO PROBLEMA: gli altri docenti che in merito alle domande di aggiornamento delle GAE previste dall’art. 1 e segg. del DM 374/19 hanno avuto il medesimo problema.

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TERMINE DI ADESIONE

Si invitano gli interessati a chiedere informazioni e aderire entro il 14 Settembre 2019.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

  • inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica
  • compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti.                                                          

 

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TFA SOSTEGNO PROVA SCRITTA/GAE/II FASCIA: E' POSSIBILE ADERIRE AI 3 RICORSI PER VARIE CATEGORIE E CON NUOVI MOTIVI SULLA BASE DELLE RECENTI EVOLUZIONI

TFA SOSTEGNO PROVA SCRITTA/GAE/II FASCIA: E' POSSIBILE ADERIRE AI 3 RICORSI PER VARIE CATEGORIE E CON NUOVI MOTIVI SULLA BASE DELLE RECENTI EVOLUZIONI – ADESIONE ENTRO: 13 GIUGNO 2019.

1) Ricorso per accedere alla prova scritta del TFA Sostegno 2019: il MIUR ha pubblicato il Decreto n. 92 dell'8.2.2019 che ha fissato i requisiti di accesso al corso di specializzazione sul sostegno; con successivo Decreto del 20.2.2019 il MIUR ha autorizzato gli Atenei ad attivare i corsi previa adozione dei Bandi, fissando il numero di posti disponibili per singolo ateneo.

Gli Atenei hanno pubblicato i Bandi, in cui hanno confermato i limiti di accesso ed il numero di posti fissati dal MIUR.

A seguito delle prove preselettive svolte il 15 e 16 aprile, è emersa chiaramente l'irragionevolezza delle modalità di accesso ai percorsi in questione, atteso che a fronte dell'esiguo numero di posti disponibili, le modalità di svolgimento delle prove non hanno consentito alla quasi totalità dei partecipanti di accedere alla prova scritta, nonostante abbiano superato la soglia di ammissione di 21/30 rinvenibile nei testi normativi richiamati dal DM 92/19 e dai Bandi, oltre ad aver superato la soglia di ragionevole sufficienza fissata in 18/30, rendendo di fatto inefficace in quanto inutile la preselezione.

In altri termini, la stragrande maggioranza (ovvero la quasi totalità) dei partecipanti ai test pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30 ed a 18/30, quindi utile al superamento, non ha potuto effettivamente accedere alla prova scritta, non potendo aspirare a rientrare nel “doppio del numero di posti disponibili” che consentiva di essere ammessi alla prova scritta.

Sussiste un evidente eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, in violazione anche di principi di diretta evidenza costituzionale quali trasparenza e diritto al “giusto procedimento”.

E’ necessario, quindi, ricorrere al TAR Lazio per invalidare la procedura ed ottenere un provvedimento cautelare urgente, al fine di poter rientrare nelle date delle prove scritte già fissate dagli Atenei o (almeno) in apposite sesssioni suppletive.

- CATEGORIE CHE POSSONO ADERIRE AL RICORSO PER ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA TFA SOSTEGNO 2019:

1) CANDIDATI CHE CON QUALSIASI TITOLO HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE PRESELETTIVE E NON SONO STATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA PUR AVENDO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO PARI O SUPERIORE A 21/30;

2) CANDIDATI CHE CON QUALSIASI TITOLO HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE PRESELETTIVE E NON SONO STATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA PUR AVENDO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO TRA 18/30 E 21/30;

3) DOCENTI CHE NON SONO STATI AMMESSI A SOSTENERE LE PROVE PRESELETTIVE, COME I DIPLOMATI DELLA CLASSE A066 E I LAUREATI SENZA 24 CFU E SENZA 3 ANNI DI SERVIZIO NEGLI ULTIMI 8 ANNI SCOLASTICI, O CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE PRESELETTIVE MA NON SONO STATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA AVENDO MATURATO UN PUNTEGGIO INFERIORE A 18/30;

Si precisa che per le 3 categorie appena elencate verranno promossi ricorsi separati, fondati su motivazioni in parte diverse, ma comunque tutti finalizzati ad ottenere l’ammissione alla prova scritta del corso di specializzazione sul sostegno 2019.

Per i docenti della terza categoria esclusi dalle preselettive (Diplomati A066 e Laureati senza 24 cfu e senza 3 anni di servizio) si metterà a disposizione gratuita anche la domanda/diffida su modello sostitutivo da notificare a MIUR ed Università d’interesse prima del ricorso, con apposite istruzioni per la compilazione e l’invio.

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2) Ricorso per inserimento in GAE 2019: il D.M. MIUR n. 374 del 24 aprile 2019, avente ad oggetto l’aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022, persevera nel precludere l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ai docenti ITP – Insegnanti tecnico pratici, ai docenti della classe A066 – Informatica/Trattamento testi (assimilabile alla prima), ai Laureati con 24 CFU, ai diplomati o laureati con 3 anni di servizio su materia comune o sostegno;

tale preclusione è contestabile in base alla portata abilitante dei titoli di accesso sopra indicati, nonché alle recenti evoluzioni normative che hanno ammesso alle prove del Tfa sostegno 2019 i docenti ITP e i Laureati con 24 cfu o 3 anni di servizio, e che prevedono che tali categorie possano partecipare direttamente al prossimo concorso ordinario a cui è riconosciuta efficacia abilitante all’insegnamento con il mero ingresso in graduatoria (v. ultima Legge Finanziaria);

possono trarsi principi favorevoli anche dal positivo orientamento affermatosi in relazione alla vicina categoria dei depennati GAE (v. Tar Lazio Roma Sentenze nn. 10907/2018, 10909/2018, 10913/2018, etc.), da cui parrebbe rinvenibile l'esclusione di un carattere necessariamente chiuso delle GAE;

inoltre, vi sono state per alcuni appartenenti a tali categorie pronunce passate d’inserimento in GAE del giudice amministrativo o del giudice del lavoro divenute definitive, per cui è legittimo ricorrere al TAR anche per evidenziare e far annullare tale ingiusta discriminazione;

se pur si è consapevoli dei recenti orientamenti della Plenaria sui diplomati magistrale, appare opportuno evidenziare che tali orientamenti non hanno ben valutato le sopra esposte evoluzioni normative ed hanno riguardato precedenti aggiornamenti intermedi delle GAE;

mentre il presente ricorso viene proposto avverso il nuovo Decreto (DM 374/19) che aggiorna ex novo ed ab origine per il futuro triennio 2019/2022 le graduatorie ad esaurimento;

sarà messa gratuitamente a disposizione degli aderenti anche la diffida da notificare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d’interesse, unitamente ad apposite istruzioni per la compilazione e l’invio.  

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3) Ricorso per inserimento in II fascia di Graduatorie d’Istituto: si ricorda la rilevante vittoria da noi conseguita al Consiglio di Stato avente ad oggetto l'ammissione in II fascia di Graduatorie d'Istituto dei Laureati non abilitati, tra cui anche Dottori di Ricerca e Specializzati post lauream, con Ordinanza n. 1702 del 1 Aprile 2019 (per visionare il relativo articolo CLICCA QUI).

Inoltre, nell'ambito dei positivi risultati da noi ottenuti in II fascia, si rammenta la vittoria al Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 4798 del 28.09.2018, che ha ammesso in II fascia numerosi docenti della classe A066 (e classi affini B016/A041), ancora oggi pienamente efficace.

L’Ordinanza n. 1217 dell’8.3.2019 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensiva del MIUR ed ha confermato la permanenza in II fascia di vari docenti ITP.

Le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 6404 e 6405 del 27.12.2018 e nn. 891, 892 e 893 del 22.2.2019,  con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma del precedente orientamento, ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti ai fini dell'inserimento in II fascia di docenti ITP e della classe A066.

Sussistono quindi i presupposti per tutelare nuovamente le posizioni dei Laureati non abilitati (tra cui anche Dottori di Ricerca e Specializzati p.l.), ITP, diplomati A066 e docenti diplomati o laureati con 3 anni di servizio ai fini dell'inserimento in II fascia, nell'ottica di rendere affermabile un orientamento definitivamente positivo.

Sarà messa gratuitamente a disposizione degli aderenti anche la domanda/diffida da notificare prima del ricorso alla Scuola Capofila/Pilota d’interesse, unitamente ad apposite istruzioni per la compilazione e l’invio.

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE CHE POSSONO ADERIRE AI RICORSI PER INSERIMENTO IN GAE E PER INSERIMENTO IN II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO:

  • Diplomati classe A066 (Informatica, trattamento testi)
  • Diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
  • Laureati con 24 CFU;
  • Laureati con 24 CFU e Dottorato di Ricerca e/o Diploma di Specializzazione Post/Lauream;
  • Laureati non abilitati;
  • Diplomati o laureati con 3 anni di servizio su materia comune o sostegno.

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I suddetti 3 Ricorsi saranno presentati al TAR Lazio.

Le adesioni vanno formalizzate entro il 13 GIUGNO 2019.

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L'adesione a più di un ricorso (o a più categorie contemporaneamente) consentirà di ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

E’ possibile comunque aderire anche solo ad un ricorso in una sola categoria.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

  • inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica
  • compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

                                                          

 

 

 

 

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LAUREATI IN II FASCIA: CONFERMA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI STATO. LA VERA “STORICA” VITTORIA IN MATERIA. SI ATTIVA NUOVO CICLO DI RICORSI DI II FASCIA

LAUREATI IN II FASCIA: CONFERMA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI STATO. LA VERA “STORICA” VITTORIA IN MATERIA – SI ATTIVA NUOVO CICLO DI RICORSI DI II FASCIA – ADESIONI ENTRO: 20 APRILE 2019.

Si segnala la conferma dell’inserimento in II fascia da parte del Consiglio di Stato con Ordinanza collegiale in giudizio avente ad oggetto l'ammissione in II fascia di Graduatorie d'Istituto dei Laureati non abilitati, tra cui anche Dottori di Ricerca e Specializzati post lauream.

Con Ordinanza n. 1702 dell’ 1 Aprile 2019, infatti, il Consiglio di Stato ha disposto espressamente: ".. Accoglie l’appello cautelare, confermando la misura cautelare monocratica..”, già eseguita dal MIUR, che dispone l’inserimento in II fascia dei laureati appellanti nelle classi d'interesse della tabella A – D.P.R. 19/2016 e su posti di sostegno ove richiesto.

I docenti vittoriosi erano (e sono) assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno con la collaborazione dei noti cassazionisti M. Stanca e (in udienza) A. Vergerio di Cesana.

Questa è al momento la prima decisione collegiale del Giudice Amministrativo che ammette in II fascia Laureati non abilitati, poiché decisioni collegiali favorevoli per i laureati finora vi erano state solo per il concorso transitorio, attualmente sospeso in attesa delle decisione della Corte Costituzionale sui limiti di accesso, e mai invece sull’iscrizione in II fascia di Graduatorie d’istituto.

Si evidenzia, inoltre, per correttezza/completezza informativa in favore dei docenti, che non rilevano invece le decisioni in materia adottate dai Tribunali civili come Giudici del Lavoro, siano di Roma, Milano, Pordenone o Canicattì, visto che il MIUR con le disposizioni dell’8.11.2017, mai modificate, esclude di eseguire l’inserimento in II fascia di docenti che abbiano “ .. proposto .. ricorso al giudice del lavoro..”, divenendo perciò le relative Sentenze o Ordinanze prive di effetti utili per i docenti che hanno scelto tale strada.

Quindi, la vera decisione storica per i laureati in II fascia è questa del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1702/2019, a cui infatti il MIUR, come ivi riportato, ha già dato esecuzione e che quindi garantirà effettivamente ai docenti dell’Avv. Buonanno i benefici della II fascia.

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Sussistono quindi i presupposti per tutelare nuovamente le posizioni dei Laureati non abilitati (Dottori di Ricerca e Specializzati p.l.) ai fini dell'inserimento in II fascia nell'ottica di rendere affermabile un orientamento definitivamente positivo, in una strenua lotta contro il MIUR che finora ha prodotto 6 cicli di ricorsi di II fascia per varie categorie su iniziativa di Osservatorio Docenti.

In tal senso, nell'ambito dei positivi risultati da noi ottenuti in II fascia, si rammenta l'importante vittoria conseguita al Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 4798 del 28.09.2018, con cui il massimo giudice amministrativo ha ammesso in II fascia di Graduatorie d'istituto numerosi docenti della classe A066 (e classi affini B016/A041), riformando il negativo orientamento del TAR Lazio/Roma, ancora oggi pienamente efficace.

L’Ordinanza n. 1217 dell’8.3.2019 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensiva del MIUR ed ha confermato la permanenza in II fascia di vari docenti ITP.

Le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 6404 6405 del 27.12.2018 nn. 891, 892 e 893 del 22.2.2019, con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma del suo precedente orientamento, ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti ai fini dell'inserimento in II fascia di docenti ITP e della classe A066.

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NUOVO RICORSO DI II FASCIA (7° CICLO)con la pubblicazione del Decreto Dipartimentale n. 73/2019, il MIUR ha disposto l'aggiornamento periodico delle graduatorie d'istituto di II fascia ("finestra semestrale"), per cui è possibile sfruttare tale apertura per proporre ricorso al TAR (e Consiglio di Stato) al fine ottenere l'inserimento in II fascia.

Le categorie che possono aderire sono:

  • Diplomati classe A066 (Informatica, trattamento testi) – in particolare Ragionieri e Periti Commerciali
  • Diplomati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
  • Laureati con Dottorato di Ricerca
  • Laureati con Diploma di Specializzazione Post/Lauream 
  • Laureati non abilitati;
  • Diplomati ISEF;
  • Diplomati AFAM.

Le adesioni vanno formalizzate entro il 20 Aprile 2019.

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Per ottenere informazioni e aderire ai ricorsi procedi alternativamente a:

  • inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e carriera scolastica
  • compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

                                                          

 

 

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DIPLOMATI MAGISTRALE E CATEGORIE AFFINI AMMESSI AL CONCORSO STRAORDINARIO PER IMMISSIONE IN RUOLO: CONFERMA DAL CONSIGLIO DI STATO. ENNESIMA VITTORIA DI OSSERVATORIO DOCENTI - AVV. BUONANNO

DIPLOMATI MAGISTRALE E CATEGORIE AFFINI AMMESSI AL CONCORSO STRAORDINARIO PER IMMISSIONE IN RUOLO: CONFERMA DAL CONSIGLIO DI STATO. ENNESIMA VITTORIA DI OSSERVATORIO DOCENTI - AVV. BUONANNO: E' ANCORA POSSIBILE ADERIRE AL RICORSO ENTRO IL 25 MARZO.

Si segnala l'ennesima rilevante vittoria conseguita in fase cautelare al Consiglio di Stato, dall'Avv. Giuseppe Buonannoed il noto cassazionista Marcello Stanca, con l'ammissione dei Diplomati magistrale ante 2001/2002 e categorie affini (Laureati s.f.p. - Diplomati linguistico sperimentale) al concorso straordinario per immissione in ruolo.

Con il Provvedimento n. 1367 del 15 marzo 2019 (RG 2119/2019) il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto la domanda cautelare urgente: " .. accoglie la domanda cautelare e ammette i ricorrenti al concorso in questione, sia pure con riserva...". 

I candidati vittoriosi possono quindi già utilizzare il provvedimento per ottenere dagli Uffici scolastici regionali d'interesse la convocazione alle prove. Si segnala che i candidati in questione possono partecipare sin dall'inizio alle prove, dato che le prove concorsuali stanno iniziando proprio in questa fase temporale. 

Pur in fase cautelare, la decisione apre comunque un varco importante per il consolidamento in positivo dell'orientamento in materia, dopo che il TAR aveva dato luogo a vari rigetti e dopo che la nuova Plenaria del Consiglio di Stato ha purtroppo confermato il non inserimento in GAE dei diplomati magistrale.

L'obiettivo è quello di evitare il controverso rinvio alla Corte Costituzionale, che già sta rendendo incerto l'esito del contenzioso relativo al concorso "transitorio" della scuola secondaria, per affermare un orientamento positivo sulla base dell'attuale assetto normativo e giurisprudenziale già conforme ai precetti costituzionali. 

Sussistono quindi i presupposti per tutelare le posizioni anche di altri diplomati magistrale, laureati in s.f.p. e diplomati linguistico sperimentale che abbiano interesse a promuovere tale ricorso per accedere al concorso de quo.

Le adesioni al ricorso vanno formalizzate entro il 25 Marzo 2019.

PER OTTENERE INFORMAZIONI E ADERIRE AL RICORSO PER ACCEDERE AL CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA CLICCA QUI

 

 

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