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Osservatorio Docenti

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CONCLUSO IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO SCOLASTICO: LE FOTO DELL’EVENTO

Si è concluso il Corso di Alta Formazione in Diritto Scolastico, organizzato dall’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale”, con la mia relazione sul III Modulo relativo alla specializzazione sul sostegno ed al riconoscimento dei relativi titoli esteri, tema di particolare ed attuale interesse normativo e giurisprudenziale.

Il corso si è tenuto in 3 giornate, in modalità webinar,  l'11 marzo, il 24 marzo e il 3 aprile 2025.

 
Un sentito ringraziamento a Tutti i partecipanti, al Presidente Avv. Giuseppe Versace ed agli altri Relatori Avv. Leo Condemi e Avv. Gianfranco Nunziata.
 
Avv. Giuseppe Buonanno
 
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PLURIME VITTORIE ATA E DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSI GDL NUOVO AGGIORNAMENTO

PLURIME VITTORIE ATA E DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA – RICORSI GDL NUOVO AGGIORNAMENTO

 

ATA/DOCENTI

ALTRE 8 NUOVE SENTENZE FAVOREVOLI

 

CON NUOVE 8 SENTENZE FAVOREVOLI OTTENUTE AL TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. LAVORO IL 30 GENNAIO 2025 SIA PER ATA CHE PER DOCENTI, PRECISAMENTE 6 A FAVORE DEL PERSONALE ATA E 2 A FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO HA CONSEGUITO NUOVE RILEVANTI VITTORIE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PIENO PUNTEGGIO DEL SERVIZIO MILITARE E/O CIVILE NON IN COSTANZA DI NOMINA  A FAVORE DI NUMEROSI OPERATORI ATA E DEL PERSONALE DOCENTE, CHE QUINDI POSSONO OTTENERE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO PER AUMENTARE L’OTTENIMENTO DI NOMINE.

NELLE SENTENZE SI SPECIFICA LA VALIDITA’ SIA A FAVORE DEL SERVIZIO MILITARE, SIA A FAVORE DEL SERVIZIO CIVILE, CON RIFERIMENTO SIA AI CORRENTI PERIODI DI AGGIORNAMENTO (ATA = 2024/2027 – DOCENTI = 2024/2026), SIA CON ESPRESSO RIFERIMENTO AI FUTURI PERIODI DI AGGIORNAMENTO.

LE VITTORIE APPAIONO MOLTO RILEVANTI A SOSTEGNO DELL’ORIENTAMENTO POSITIVO ESISTENTE IN MATERIA, CHE DI RECENTE E’ STATO CONDIVISO ANCHE DAL TAR LAZIO – ROMA A FAVORE DEL PERSONALE ATA CON 2 SENTENZE DEL 12 FEBBRAIO 2025 (DOPO CHE IL TAR AVEVA ESPRESSO ORIENTAMENTO POSITIVO GIA’ PER IL PERSONALE DOCENTE).   

ATA

LE PLURIME VITTORIE - RILEVANTI SUCCESSI ANCHE IN CORTE DI APPELLO

Le suddette vittorie si aggiungono a quelle ottenute presso la CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO in cui l'avv. Giuseppe Buonanno ha ottenuto il rigetto dell'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e quindi la conferma della Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che riconosce ai suoi assistiti ATA il pieno punteggio di 6 punti annui per il servizio militare e/o civile assimilato svolto non in costanza di nomina.

Infatti, la Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con doppia Sentenza del 26 Aprile 2024 e del 15 Ottobre 2024 ha così disposto: " .. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva e assimilato ai sensi delle richiamate disposizioni, ravvisando un contrasto tra l’art. 569 d. lgs. n. 297/1994, l’art. 2050 dell’o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e disapplicando conseguentemente la norma regolamentare, è dunque conforme a tali principi e va pertanto confermata. L’appello (del Ministero) deve essere dunque respinto. .. PQM La Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro Rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. ..".

Anche in grado di appello, quindi, trova conferma l'orientamento positivo già sviluppatosi con riferimento a plurime vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno.

Infatti, con una serie di 6 recenti Sentenze favorevoli ottenute al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro il 23 giugno 2023, il 17 ottobre 2023 e l’11 aprile 2024, l’Avv. Giuseppe Buonanno ha fatto riconoscere il pieno punteggio per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina a numerosi gruppi di operatori ATA.

Le Sentenze così hanno disposto: “ .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg (fino ad un massimo di 6 punti) con obbligo a carico dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, e all’adozione di ogni provvedimento necessario in relazione agli ambiti e graduatorie di interesse; ..”.

Pertanto, con tali recenti, plurime e univoche Sentenze l’orientamento positivo in materia trova un costante consolidamento. 

LE VITTORIE PRECEDENTI

Infatti, dopo la definitiva vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno aveva già vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, consentendo ad un nutrito gruppo di ricorrenti ATA di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

1) A seguito della favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, aveva riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare CLICCA QUI).

2) In via ulteriore, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA N. 6165 del 28 Giugno 2022, aveva già accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo di ricorrenti ATA, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tali ultime sentenze sono passate in giudicato e divenute ormai irrevocabili, e quindi hanno riconosciuto il maggior punteggio a titolo definitivo.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

(Consiglio di Stato) “ .. In sintesi, l’impianto motivazionale sul quale poggia l’anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso entipubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando .. a) accoglie l’appello di cui all’epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati; ..”

(Tribunale di Roma) “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale non docente, l’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell’art. 485, c. 7, del medesimo decreto. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 dell’atto normativo, che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.Quanto sopra non risulterebbe inoltre in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare evidente che la norma di cui all’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). 2.3. In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, il D. del Ministero dell’Istruzione 50 del 3.3.2021 dev’essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, è stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto illegittimo, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA devono essere necessariamente riviste da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. ..”.

***

DOCENTI

LE PLURIME VITTORIE

1) L’Avv. Buonanno  ha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tale sentenza è passata in giudicato e divenuta ormai irrevocabile, in quanto non impugnata dal MIM, e quindi ha riconosciuto il maggior punteggio ai ricorrenti a titolo definitivo.

2) Tale positivo orientamento è stato confermato, oltre che dalle 2 nuove Sentenze del 30 Gennaio 2025 sopra indicate, anche in ulteriori precedenti ricorsi patrocinati dall'Avv. Buonanno con 4 SENTENZE favorevoli del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro del 16 Novembre 2023, del 5 e 7 Febbraio 2024 e dell’11 aprile 2024, che hanno riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12 punti annui al servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina da nutriti gruppi di docenti, cosi' disponendo: " .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d’Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare ogni provvedimento che si renda necessario; ..".

3) Con ulteriore vittoria l’Avv. Buonanno ha vinto anche al TAR Lazio - Roma PER IL PERSONALE DOCENTE, che con Ordinanza del 13 Agosto 2024 ha così disposto a favore di un nutrito gruppo di docenti: “ .. l’istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023; Ritenuto, pertanto, allo stato, di accogliere l’istanza cautelare ..”.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.

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L'ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLE CORTI SUPREME PER DOCENTI E ATA

Le vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno trovano conferma nel favorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose decisioni, tra cui, ex multis, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021, Ordinanze n. 8586 del 29 Marzo 2024 e n. 15965 del 7 Giugno 2024.

Anche il Consiglio di Stato - come massima Autorità della Giustizia Amministrativa - ha confermato tale orientamento positivo con la Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023, la Sentenza n. 4226 del 27 aprile 2023, le Sentenze n. 11235 e n. 11239 del 27 Dicembre 2023 e n. 145 del 4 Gennaio 2024, nonchè in via recentissima con la Sentenza n. 9864 del 9 Dicembre 2024

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RICORSI GIUDICE DEL LAVORO ATA E DOCENTI NUOVO AGGIORNAMENTO

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione degli operatori del personale ATA e DOCENTE al ricorso al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio (6 PUNTI ANNUI ATA – 12 PUNTI ANNUI DOCENTI).

Con il duplice aggiornamento 2024 delle graduatorie per le supplenze del personale ATA e DOCENTE, disposto con l’Ordinanza n. 88 del 16.5.2024 per le Gps Docenti e con il Decreto n. 89 del 21.5.2024 per le Graduatorie di 3 fascia Ata, è possibile, infatti, proporre ricorso al Giudice del Lavoro sia per Ata che per Docenti, al fine di fruire del favorevole orientamento sia della massima autorità della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato), che della massima autorità della Giustizia Civile (Corte di Cassazione).

OPZIONE DOPPIO RICORSO

Se l’interessato/a è inserito/a sia nelle Graduatorie Ata che nelle Gps Docenti può aderire al doppio ricorso al Giudice del Lavoro nella doppia categoria Ata + Docenti ad un importo di maggior favore.

E', quindi, opportuno aderire quanto prima al fine di poter ottenere il maggior punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento ed in ogni successivo (ATA = 6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.) / DOCENTI = 12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

2) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO AL GIUDICE DEL LAVORO

I ricorsi sono promossi in forma collettiva e centralizzata al Giudice del Lavoro.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

RETTIFICA IMMEDIATA

SI PRECISA CHE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO VIENE DISPOSTA DAL MOMENTO IN CUI SI OTTIENE LA SENTENZA FAVOREVOLE, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

SI AGGIUNGE CHE LE DOMANDE DELL’AGGIORNAMENTO 2024 NON SONO VINCOLANTI, NEL SENSO CHE ANCHE SE LA SENTENZA  POSITIVA VIENE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE, LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PUO' ESSERE DISPOSTA IN OGNI MOMENTO, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO O ALTRE SCADENZE FUTURE.

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- ADESIONE ENTRO: 26 APRILE 2025

Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale dei nuovi periodi di aggiornamento, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 26 APRILE 2025

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO NUOVO AGGIORNAMENTO GPS

TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO NUOVO AGGIORNAMENTO GPS

 

TRIPLICE STORICA VITTORIA

1) Con Sentenza n. 2640 del 23.3.2022 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, con cui un nutrito gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze, sono stati riammessi.

Come noto, il Ministero escludeva i docenti della classe A066 se non già inseriti in precedenti periodi di aggiornamenti, vietando nuovi inserimenti, a causa della dichiarazione ad esaurimento di tale classe di concorso per effetto del Dpr n. 19/2016 – Tabella A.

L’Avv. Buonannoideatore e promotore da vari anni di iniziative a tutela dei docenti della classe A066ha superato tale preclusione vedendo accolte le proprie argomentazioni ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’istituto di III fascia.

2) Con ulteriore Sentenza del 16 Maggio 2023 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato nuovamente accolto il ricorso dell’Avv. Giuseppe Buonanno a favore di un ulteriore gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze e quindi riammessi.

3) Con nuova Sentenza del 15 Dicembre 2023 del medesimo Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato ulteriormente confermato tale orientamento positivo a favore di altro nutrito gruppo di ricorrenti A066, che quindi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GPS e G.I.

IL RISULTATO DIVIENE  ECCEZIONALE  IN QUANTO LE SENTENZE SONO PASSATE IN GIUDICATO, PER CUI L'INSERIMENTO DEI RICORRENTI E' STATO CONSEGUITO A TITOLO DEFINITIVO.

LE ULTERIORI PIU' RECENTI VITTORIE

Il favorevole orientamento ha trovato ulteriore e piu' recente conferma nella medesima fattispecie con altre due Sentenze del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro del 3 Ottobre 2024 e dell'11 Dicembre 2024, che hanno confermato l'obbligo del Ministero ad inserire nelle GPS di 2 Fascia i docenti con diploma A066 che ne erano stati ingiustamente tenuti fuori.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

“ .. la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell’accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l’amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l’esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti.

Per cui è apparsa condivisibile l’osservazione per cui si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l’ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri.

L’esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l’illegittimità del requisito che ha finito per configurare l’attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo, violando il D. Lgs. n. 206 del 2007, che nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la “professione regolamentata” fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. ..”.

I docenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno visto, quindi, riconosciuto il diritto all’inclusione nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’Istituto di III fascia in virtù del titolo idoneo all’insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto ritenuto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici.

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RICORSO INCLUSIONE GPS – G.I. IN A066 E CONFLUENZA SU B016 NUOVO AGGIORNAMENTO GPS E SUCCESSIVI

Visto che il Ministero continua a vietare nuovi inserimenti in A066, atteso che consente di aggiornare la A066 ai soli docenti già presenti nel precedente biennio, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze in virtù del rinnovato orientamento.

Quindi, è opportuno aderire per poter avere una sentenza positiva da far valere nel nuovo aggiornamento 2024/2026 ed in ogni aggiornamento successivo.

La finalità del ricorso è quella di consentire almeno l'inclusione in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto nella A066, e/o anche tramite eventuale confluenza nella classe di concorso affine B016, che presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione).

CHI PUO’ RICORRERE

chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle GPS e Graduatorie d’istituto nel biennio 2022/2024 ed è attualmente escluso

Diplomi A066 sono: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretario d’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.

MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO

Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

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ADESIONE ENTRO: 26 APRILE 2025

Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale del nuovo periodo di aggiornamento, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 26 APRILE 2025

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO – UTILITA’ IN BASE ALLE NUOVE RIFORME

PLURIME VITTORIE AVV. BUONANNO RICORSO TAR SILENZIO TITOLI ESTERI MATERIA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO INERZIA DEL MINISTERO PER URGENTE RICONOSCIMENTO – UTILITA’ IN BASE ALLE NUOVE RIFORME

Con plurime vittorie conseguite dall'Avv. Giuseppe Buonanno al Tar Lazio Roma il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a decidere sollecitamente sul riconoscimento dei titoli esteri sia su materia comune che su sostegno, con nomina contestuale di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore ritardo.

Si citano, ex multis:

MATERIE COMUNISentenze Tar Lazio Roma nn. 4935/2024, 4346/2024, 4339/2024, 8121/2023, 7873/2023, 7864/2023, 4093/2023, 6633/2022, 6333/2022

SOSTEGNOSentenze Tar Lazio Roma nn. 14828/2024, 14105/2024, 14122/2024, 14123/2024, 14093/2024, 14025/2024, 14072/2024, 10766/2024, 10772/2024, 10774/2024, 10778/2024, 10766/2024, 10782/2024, 10780/2024, 9879/2023, 9820/2023, 9758/2023, 9750/2023, 9746/2023, 9682/2023, 9681/2023, 2903/2023, 4503/2022, 4499/2022

L'UTILITA' DELL'AZIONE AVVERSO IL SILENZIO ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME

Il ricorso avverso il silenzio del MIM sul riconoscimento del titolo estero resta il rimedio più efficace, in quanto funzionale ad ottenere la sollecita conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero e, quindi, in caso di esito positivo, consentire al docente di concorrere pienamente ed a titolo definitivo (senza riserve, né clausole risolutive) alle supplenze e/o alle procedure di immissione in ruolo.

Difatti, l'obiettivo è quello di conseguire quanto prima il definitivo riconoscimento del titolo estero, per avere piene possibilità di stipula sia di contratti a tempo determinato, che a tempo indeterminato.

Ne consegue che l’azione giudiziale contro il silenzio del Ministero per il definitivo riconoscimento del titolo estero appare la più efficace, visto che consentirebbe di superare il problema dell’inserimento "con riserva" e/o "dell’incarico con clausola risolutiva" che al momento non offrono garanzie di piena stabilità occupazionale.

Pertanto, è opportuno contrastare il problema dell’inerzia del Ministero avverso le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno all’estero, così da avere in tempi rapidi una Sentenza che possa obbligare il Ministero a pronunciarsi a titolo definitivo sul riconoscimento del titolo.

Il Ministero è di solito silente e/o inadempiente rispetto alle istanze di riconoscimento nel territorio italiano dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, portando i tempi di durata di tali procedimenti addirittura ad alcuni anni.

Si tratta di un contegno gravemente illegittimo, in aperta violazione delle norme che regolano il termine dei procedimenti di riconoscimento de quo, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, Legge n. 241/1990 e art. 16, comma 6, D. Lgs. n. 206/2007, è fissato nella misura massima di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Violando costantemente tale termine, il Ministero dà luogo ad un colpevole inadempimento che è possibile contestare al TAR per ottenere la condanna del Ministero a concludere in tempi rapidi il procedimento volto al riconoscimento del titolo estero.

La giurisprudenza del TAR è ampiamente favorevolecome visto avendo già accolto in numerosi casi i ricorsi promossi dall'Avv. Buonanno sia su materia comune che su sostegno, affermando i seguenti principi: “ .. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di un situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. .. E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art. 16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, .. La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere (sollecitamente) all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, ..”.

Come visto, il TAR, oltre ad obbligare il Ministero a provvedere celermente, nomina un Commissario ad Actaun organo che si sostituirà nell’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo estero nel caso in cui il Ministero sia ancora inadempiente.

Si evidenzia che il ricorso si propone ai sensi dell’art. 117 C.P.A. a cui si applica il rito speciale in Camera di Consiglio, che ha tendenzialmente breve durata.

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È ULTERIORMENTE OPPORTUNO RICORRERE DOPO LA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DOPO LE NUOVE RIFORME

Gli esiti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni del 28/29 Dicembre 2022, che hanno confermato le Sentenze vittoriose già conseguite al Consiglio di Stato dall’Avv. Buonanno n. 5948 e n. 5953 del 13.07.2022ampliano sicuramente le probabilità di ottenere il riconoscimento dei titoli esteri sia su materie comuni, che sul sostegno, per cui è opportuno agire in giudizio sfruttando tale orientamento (per maggiori approfondimenti su Plenaria e vittorie dell'Avv. Buonanno al Consiglio di Stato sui titoli esteri CLICCA QUI).

Infatti, dalle conclusioni della Plenaria si trae il principio per cui il Ministero non può rinviare sine die la decisione sulle istanze di riconoscimento, dovendosi pronunciare subito dopo aver attuato la comparazione sostanziale del percorso formativo estero con i requisiti italiani per l’insegnamento, senza alcuna ulteriore dilazione.

Inoltre, il DL n. 71/2024 ha previsto che il docente con titolo estero di specializzazione sul sostegno in attesa di conclusione del procedimento di riconoscimento che abbia attivato nei termini processuali il presente ricorso avverso il silenzio del Ministero sul riconoscimento, accede di diritto ad un corso di abilitazione sul sostegno semplificato, c.d. TFA INDIRE, che consente di conseguire l’abilitazione sul sostegno in modo equivalente ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) universitari.

Pertanto, l’attivazione del presente ricorso è anche utile ad accedere direttamente a tale percorso di abilitazione per conseguire la definitiva abilitazione sul sostegno.

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- CHI PUO’ RICORRERE

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione su materia comune o sul sostegno e non hanno ricevuto la decisione del Ministero nonostante sia decorso il termine di 120 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Si precisa che il ricorso può essere presentato entro e non oltre 1 anno dalla data di conclusione del procedimento a cui il Ministero si sarebbe dovuto attendere, quindi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di 120 gg. decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.

Una volta decorso il termine di 1 anno come indicato, l’interessato sarà costretto ad attendere i tempi di decisione del Ministero, decadendo dal potere di ricorrere al Tar contro il silenzio/inadempimento del Ministero.

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- MODALITA’: RICORSO INDIVIDUALE AL TAR

Trattandosi di azione volta a sindacare i tempi di durata di un procedimento attivato ad istanza di parte, è necessario agire con ricorso individuale al TAR.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso al competente ufficio ministeriale.

Si garantisce comunque un importo di adesione di favore.

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ADESIONI SEMPRE ATTIVE: SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE LE ADESIONI SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO. IL DEPOSITO DEL RICORSO SARA' GARANTITO IN TEMPI MOLTO RAPIDI.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

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È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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