TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO NUOVO AGGIORNAMENTO GPS
- Articolo letto 944 volte
TRIPLICE VITTORIA A066 – I DOCENTI A066 NON VANNO ESCLUSI DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE - RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO NUOVO AGGIORNAMENTO GPS
TRIPLICE STORICA VITTORIA
1) Con Sentenza n. 2640 del 23.3.2022 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, con cui un nutrito gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze, sono stati riammessi.
Come noto, il Ministero escludeva i docenti della classe A066 se non già inseriti in precedenti periodi di aggiornamenti, vietando nuovi inserimenti, a causa della dichiarazione ad esaurimento di tale classe di concorso per effetto del Dpr n. 19/2016 – Tabella A.
L’Avv. Buonanno, ideatore e promotore da vari anni di iniziative a tutela dei docenti della classe A066, ha superato tale preclusione vedendo accolte le proprie argomentazioni ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’istituto di III fascia.
2) Con ulteriore Sentenza del 16 Maggio 2023 del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato nuovamente accolto il ricorso dell’Avv. Giuseppe Buonanno a favore di un ulteriore gruppo di docenti A066, inizialmente esclusi dalle graduatorie per le supplenze e quindi riammessi.
3) Con nuova Sentenza del 15 Dicembre 2023 del medesimo Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, è stato ulteriormente confermato tale orientamento positivo a favore di altro nutrito gruppo di ricorrenti A066, che quindi hanno visto riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle GPS e G.I.
IL RISULTATO DIVIENE ECCEZIONALE IN QUANTO LE SENTENZE SONO PASSATE IN GIUDICATO, PER CUI L'INSERIMENTO DEI RICORRENTI E' STATO CONSEGUITO A TITOLO DEFINITIVO.
LE MOTIVAZIONI
Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:
“ .. la normativa primaria indica un obiettivo, “la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso”, senza indicare le modalità del suo perseguimento; definire una classe, in questo caso la A066, ad “esaurimento” senza però esaurirla e senza definire contestualmente i criteri ed i tempi dell’accorpamento alle altre classi di concorso, espone intanto l’amministrazione al rischio di determinare una posizione di stasi che è l’esatto contrario delle intenzioni espresse dal legislatore. Se poi a questa definizione di classe “ad esaurimento” si accompagna una misura di sostanziale blocco degli ingressi – perché di questo si tratta nel momento in cui si chiede un requisito ulteriore e formale, oltre che casuale, come la pregressa iscrizione del triennio precedente - allora i profili di illegittimità diventano manifesti.
Per cui è apparsa condivisibile l’osservazione per cui si sia creata di fatto una discriminazione in danno di quanti, pur forniti dei medesimi titoli che hanno consentito in passato l’ingresso in questa classe, se ne vedono ora esclusi solo perché non vi hanno parte in precedenza. Del resto la contraddizione è palese perché la classe, seppure definita ad esaurimento, per la verità continua ad operare, offrendo occasioni di lavoro ad alcuni ed escludendone, senza motivo plausibile, altri.
L’esclusione dei soli docenti A066 non già inseriti in precedenza si pone in contrasto con la disciplina unionale espressa nelle direttive UE 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. Proprio il confronto con questa normativa, pone chiaramente in luce l’illegittimità del requisito che ha finito per configurare l’attuale categoria ad esaurimento in un sistema chiuso e inaccessibile a quanti non vi appartengano da tempo, violando il D. Lgs. n. 206 del 2007, che nel disciplinare il riconoscimento nello spazio comune europeo delle qualifiche professionali utile al fine di definire la “professione regolamentata” fa espresso riferimento ai soli titoli di formazione, senza che vi sia alcuna menzione di possibili sbarramenti temporali. ..”.
I docenti assistiti dall’Avv. Buonanno hanno visto, quindi, riconosciuto il diritto all’inclusione nelle GPS di II fascia e Graduatorie d’Istituto di III fascia in virtù del titolo idoneo all’insegnamento costituito dal Diploma di istruzione secondaria superiore della classe concorsuale A066 – "Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica", anche in quanto ritenuto assimilabile ai titoli della categoria ITP - Insegnanti Tecnico Pratici.
***
RICORSO INCLUSIONE GPS – G.I. IN A066 E CONFLUENZA SU B016 NUOVO AGGIORNAMENTO GPS E SUCCESSIVI
Visto che il Ministero continua a vietare nuovi inserimenti in A066, atteso che consente di aggiornare la A066 ai soli docenti già presenti nel precedente biennio, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze in virtù del rinnovato orientamento.
Quindi, è opportuno aderire per poter avere una sentenza positiva da far valere nel nuovo aggiornamento 2024/2026 ed in ogni aggiornamento successivo.
La finalità del ricorso è quella di consentire almeno l'inclusione in II fascia GPS e III fascia di Graduatorie d'Istituto nella A066, e/o anche tramite eventuale confluenza nella classe di concorso affine B016, che presenta molteplici profili di equivalenza (tipologie diplomi di accesso, area disciplinare, funzione didattica, ambito e programmazione).
- CHI PUO’ RICORRERE
chi è in possesso di titolo idoneo ad accedere alla classe A066 – Informatica, trattamento testi e non risultava già inserito nelle GPS e Graduatorie d’istituto nel biennio 2022/2024 ed è attualmente escluso
I Diplomi A066 sono: analista contabile; operatore commerciale; operatore turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; ragioniere e perito commerciale; ragioniere programmatore; segretario d’amministrazione; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi turistici.
- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO
Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.
***
***
Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE