PLURIME VITTORIE DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO GPS 2024
- Articolo letto 3811 volte
PLURIME VITTORIE DOCENTI SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO GLI ATA, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO GPS 2024
LE PLURIME VITTORIE
1) Dopo rilevanti vittorie per il Personale ATA (per visionare CLICCA QUI), l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso e legislazione scolastica, ha vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ANCHE PER IL PERSONALE DOCENTE, consentendo ad un nutrito gruppo di Docenti di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.
Infatti, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA del 28 Giugno 2022, ha accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo del Personale Docente, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.
Tale sentenza è passata in giudicato e divenuta ormai irrevocabile, in quanto non impugnata dal MIM, e quindi ha riconosciuto il maggior punteggio ai ricorrenti a titolo definitivo.
2) Tale positivo orientamento è stato confermato in ulteriori ricorsi patrocinati dall'Avv. Buonanno con 4 nuove recentissime SENTENZE favorevoli del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro del 16 Novembre 2023, del 5 Febbraio 2024 e del 13 Marzo 2024, che hanno riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12 punti annui al servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina da nutriti gruppi di docenti, cosi' disponendo: " .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d’Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare ogni provvedimento che si renda necessario; ..".
LE MOTIVAZIONI
Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti: “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale docente, l’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico o meno. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 del medesimo decreto che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”. Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare allora evidente come la norma di cui all’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso nel sesno che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde, è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall’art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). .. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, devono essere necessariamente rideterminate da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui). ..”.
***
L'ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO
Le vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno trovano piena conferma nel favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose e continuative decisioni, tra cui, ex multis, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021 e la recentissima Ordinanza n. 8586 del 29 Marzo 2024.
Anche il Consiglio di Stato - come massima Autorità della Giustizia Amministrativa - ha confermato tale orientamento positivo con la Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023 e le recentissime Sentenze n. 11235 del 27 Dicembre 2023 e n. 145 del 4 Gennaio 2024.
***
DOPPIO RICORSO TAR E GIUDICE DEL LAVORO AGGIORNAMENTO GPS 2024
Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione del personale Docente interessato al doppio ricorso al TAR e al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio.
Con l'adozione del doppio Bando di aggiornamento ATA e Docenti 2024, è possibile, infatti, proporre impugnazione anche al TAR, oltre che agire al Giudice del Lavoro, pertanto è attivo il ricorso nella doppia sede della Giustizia Amministrativa (TAR) e del Giudice del Lavoro per avere maggiori possibilità di vittoria, considerato il favorevole orientamento sia della massima autorità della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato), che della massima autorità della Giustizia Civile (Corte di Cassazione).
Ovviamente, l'interessato/a potrà scegliere di aderire anche ad un solo ricorso al Tar o al Giudice del Lavoro.
E', quindi, opportuno aderire quanto prima al fine di poter dichiarare il maggior punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento (12 punti per singolo anno e/o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).
- CHI PUO’ RICORRERE:
1) docenti, di qualsiasi ordine e grado, che hanno svolto il servizio militare di leva (o il servizio civile equiparato) non in pendenza di rapporto di impiego scolastico
- MODALITA’: DOPPIO RICORSO COLLETTIVO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO
Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al TAR e al Giudice del Lavoro (si può aderire in doppia sede a condizioni agevolate o in singola sede).
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.
SI PRECISA CHE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO VIENE DISPOSTA SUBITO AL MOMENTO IN CUI SI OTTIENE LA SENTENZA FAVOREVOLE, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
SI AGGIUNGE CHE LE DOMANDE DELL’AGGIORNAMENTO 2024 NON SONO VINCOLANTI, NEL SENSO CHE ANCHE SE LA SENTENZA POSITIVA VIENE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE, LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PUO' ESSERE DISPOSTA IN OGNI MOMENTO, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO O ALTRE SCADENZE FUTURE.
***
TERMINE DI ADESIONE:10 LUGLIO 2024
Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale dei nuovi aggiornamenti 2024, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi di giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il10 LUGLIO 2024.
Si segnala ulteriormente l’URGENZA dell’adesione da parte degli interessati in quanto il ricorso al TAR si puo’ proporre nel termine PERENTORIO di 60 giorni dalla pubblicazione dei Bandi di aggiornamento (GPS Docenti = 60 gg dal 16.5.2024; Graduatorie ATA = 60 gg dal 21.5.2024), pertanto chi è interessato anche al ricorso al TAR è opportuno che aderisca entro il10 LUGLIO 2024.
***
Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE
Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.