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PLURIME VITTORIE ATA SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO 2024

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PLURIME VITTORIE ATA SERVIZIO MILITARE/CIVILE – DOPO IL CONSIGLIO DI STATO, L’AVV. GIUSEPPE BUONANNO VINCE AL GIUDICE DEL LAVORO SUL DIRITTO AL PIENO PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA - RICORSI TAR - GDL AGGIORNAMENTO 2024

LE NUOVE PLURIME VITTORIE - RILEVANTE SUCCESSO ANCHE IN CORTE DI APPELLO

Con una nuova rilevante vittoria presso la CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE LAVORO l'avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, esperto nazionale di contenzioso e legislazione scolastica, ha ottenuto il rigetto dell'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e quindi la conferma della Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che riconosce ai suoi assistiti ATA il pieno punteggio di 6 punti annui per il servizio militare e/o civile assimilato svolto non in costanza di nomina.

Infatti, la Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con Sentenza del 26 Aprile 2024 ha così disposto: " .. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva e assimilato ai sensi delle richiamate disposizioni, ravvisando un contrasto tra l’art. 569 d. lgs. n. 297/1994, l’art. 2050 dell’o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e disapplicando conseguentemente la norma regolamentare, è dunque conforme a tali principi e va pertanto confermata. L’appello (del Ministero) deve essere dunque respinto. .. PQM La Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro Rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata..".

Anche in grado di appello, quindi, trova conferma l'orientamento positivo già sviluppatosi con riferimento a plurime vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno.

Infatti, con una serie di 6 recentissime Sentenze favorevoli ottenute al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro il 23 giugno 2023, il 17 ottobre 2023 e il 13 marzo 2024, l’Avv. Giuseppe Buonanno ha fatto riconoscere il pieno punteggio per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina a numerosi gruppi di operatori ATA.

Le Sentenze così hanno disposto: “ .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg (fino ad un massimo di 6 punti) con obbligo a carico dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, e all’adozione di ogni provvedimento necessario in relazione agli ambiti e graduatorie di interesse; ..”.

Pertanto, con tali recentissime, plurime e univoche Sentenze l’orientamento positivo in materia trova un costante consolidamento. 

LE VITTORIE PRECEDENTI

Infatti, dopo la definitiva vittoria al Consiglio di Stato, l’Avv. Giuseppe Buonanno aveva già vinto al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, consentendo ad un nutrito gruppo di ricorrenti ATA di veder riconosciuto in forma piena il punteggio del servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina.

1) A seguito della favorevole Ordinanza cautelare n. 6581 del 10 Dicembre 2021, il Consiglio di Stato, con la SENTENZA n. 3286 del 27 Aprile 2022, aveva riconosciuto in via definitiva l’attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti assistiti dall’Avv. Buonanno per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina (per visionare CLICCA QUI).

2) In via ulteriore, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, con SENTENZA N. 6165 del 28 Giugno 2022, aveva già accolto il ricorso dell’Avv. Buonanno a favore di un rilevante gruppo di ricorrenti ATA, riconoscendo il pieno punteggio per il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina.

Tali ultime sentenze sono passate in giudicato e divenute ormai irrevocabili, e quindi hanno riconosciuto il maggior punteggio a titolo definitivo.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

(Consiglio di Stato) “ .. In sintesi, l’impianto motivazionale sul quale poggia l’anzidetto pronunciamento si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 (“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo; b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall’art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del 2000 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi; c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso entipubblici (art. 2050, comma 1 cit.); .. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando .. a) accoglie l’appello di cui all’epigrafe; b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati; ..”

(Tribunale di Roma) “ .. A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale non docente, l’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell’art. 485, c. 7, del medesimo decreto. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 dell’atto normativo, che testualmente dispone “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.Quanto sopra non risulterebbe inoltre in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare evidente che la norma di cui all’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d’altronde è in linea con quanto disposto dall’art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell’interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l’iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). 2.3. In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, il D. del Ministero dell’Istruzione 50 del 3.3.2021 dev’essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, è stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto illegittimo, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. .. In accoglimento del ricorso, dunque, le graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA devono essere necessariamente riviste da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. ..”.

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L'ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E DEL CONSIGLIO DI STATO

Le vittorie conseguite dall'Avv. Buonanno trovano piena conferma nel favorevole, uniforme e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito la necessità di riconoscere il pieno punteggio del servizio militare (e civile assimilato) in numerose e continuative decisioni, tra cui, ex multisOrdinanza n. 5679 del 2.3.2020, Ordinanza n. 33153 del 10.11.2021, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021 e la recentissima Ordinanza n. 8586 del 29 Marzo 2024.

Anche il Consiglio di Stato - come massima Autorità della Giustizia Amministrativa - ha confermato tale orientamento positivo con la Sentenza n. 266 del 9 Gennaio 2023 e le recentissime Sentenze n. 11235 del 27 Dicembre 2023 e n. 145 del 4 Gennaio 2024.

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DOPPIO RICORSO TAR E GIUDICE DEL LAVORO AGGIORNAMENTO 2024

Tale ampio orientamento positivo rende quindi opportuna l’adesione degli operatori del personale ATA interessati al doppio ricorso al TAR e al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del pieno punteggio.

Con l'adozione del doppio Bando di aggiornamento ATA e Docenti 2024, è possibile, infatti, proporre impugnazione anche al TAR, oltre che agire al Giudice del Lavoro, pertanto è attivo il ricorso nella doppia sede della Giustizia Amministrativa (TAR) e del Giudice del Lavoro per avere maggiori possibilità di vittoria, considerato il favorevole orientamento sia della massima autorità della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato), che della massima autorità della Giustizia Civile (Corte di Cassazione).

Ovviamente, l'interessato/a potrà scegliere di aderire anche ad un solo ricorso al Tar o al Giudice del Lavoro.

E', quindi, opportuno aderire quanto prima al fine di poter dichiarare il maggior punteggio nel nuovo periodo di aggiornamento triennale (6 punti per singolo anno e 0,50 per frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.).

CHI PUO’ RICORRERE:

1) operatori del Personale ATA, di qualsiasi figura professionale, che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio civile equiparato non in pendenza di rapporto di impiego scolastico

MODALITA’: DOPPIO RICORSO COLLETTIVO AL TAR E AL GIUDICE DEL LAVORO

Il ricorso viene promosso in forma collettiva e centralizzata al TAR e al Giudice del Lavoro (si può aderire in doppia sede a condizioni agevolate o in singola sede).

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso ai competenti uffici ministeriali.

SI PRECISA CHE LA RETTIFICA IN AUMENTO DEL PUNTEGGIO VIENE DISPOSTA SUBITO AL MOMENTO IN CUI SI OTTIENE LA SENTENZA FAVOREVOLE, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

SI AGGIUNGE CHE LE DOMANDE DELL’AGGIORNAMENTO 2024 NON SONO VINCOLANTI, NEL SENSO CHE ANCHE SE LA SENTENZA  POSITIVA VIENE CONSEGUITA SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE DI AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE, LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PUO' ESSERE DISPOSTA IN OGNI MOMENTO, SENZA DOVER ATTENDERE IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO O ALTRE SCADENZE FUTURE.

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TERMINE DI ADESIONE:10 LUGLIO 2024

Essendo essenziale poter conseguire un risultato nella fase iniziale dei nuovi aggiornamenti 2024, è opportuno aderire quanto prima per limitare i tempi di giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il10 LUGLIO 2024.

Si segnala ulteriormente l’URGENZA dell’adesione da parte degli interessati in quanto il ricorso al TAR si puo’ proporre nel termine PERENTORIO di 60 giorni dalla pubblicazione dei Bandi di aggiornamento (GPS Docenti = 60 gg dal 16.5.2024; Graduatorie ATA = 60 gg dal 21.5.2024), pertanto chi è interessato anche al ricorso al TAR è opportuno che aderisca entro il10 LUGLIO 2024.

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Per ottenere informazioni aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

 

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