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RICORSO 36 MESI ATA E DOCENTI – RISARCIMENTO DANNI - ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DI CASSAZIONE – SI ATTIVA IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE - ADESIONI ATTIVE

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RICORSO 36 MESI ATA E DOCENTI – RISARCIMENTO DANNI - ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DI CASSAZIONE – SI ATTIVA IL RICORSO SU SCALA NAZIONALE - ADESIONI ATTIVE.

FONDAMENTO GIURIDICO

ORIENTAMENTO FAVOREVOLE DI CASSAZIONE

A seguito di pronunce  favorevoli dei massimi organi giudiziari, Osservatorio Docenti con il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno, esperto di contenzioso scolastico e delegato per le relazioni istituzionali dell’Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Scolastico, dopo plurime vittorie conseguite, attiva il ricorso su scala nazionale per il riconoscimento dell'indennizzo in favore del personale Docente o Ata assunto con contratti a termine per oltre 36 mesi (3 anni di servizio), che quindi subisce un “abuso” suscettibile di risarcimento economico.

L’art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 circoscrive l’utilizzo di contratti a termine ad esigenze “comprovate di carattere temporaneo ed eccezionale”, ma nella prassi, anche scolastica, si è ampiamente affermato il fenomeno della reiterazione continuativa di assunzioni a termine in luogo dell’immissione in ruolo e dell’effettiva stabilizzazione.

Pertanto, l’Unione Europea ha attivato una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano (n. 2014/4231) per inosservanza alla Direttiva 1999/70/CE e relativo Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato al fine di prevenire e/o ridurre l’abuso di contratti a termine.

Di conseguenza, a partire dall’art. 28 D. Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata introdotta un indennità risarcitoria, valorizzata ulteriormente dall’art. 12 D.L. n. 131/2024 (conv. con Legge n. 166/2024), in favore di chi ha subito l’assunzione a termine per oltre 3 anni di servizio, fissando la quantificazione del danno risarcibile tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, in base all’ultima retribuzione lorda per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il Giudice stabilisce l’entità finale del risarcimento dovendosi attenere ai criteri di “gravità della violazione” e “durata complessiva del rapporto”, assumendo valore rilevante il numero di contratti.

La giurisprudenza ha definito i profili di tale azione, in particolare la Suprema Corte di Cassazione – Sez. Lavoro con la recente Sentenza n. 30779 del 23 Novembre 2025 (in continuità a Corte Cassazione - Sez. Lav. n. 24760/2022; C.G.U.E. Sentenza del 13/1/2022 - causa C-282/19) ha chiarito che l’eventuale attivazione di procedure concorsuali per l’immissione in ruolo, anche se di tipo “riservato” e/o specificamente rivolte all’abbattimento del precariato, non esclude l’illecito abuso di contratti a termine, in quanto offrirebbe una mera chance di assunzione a tempo indeterminato, quindi senza garanzie di certezza e non in tempi ravvicinati.

Nemmeno esclude l’illecito abuso risarcibile l’eventuale sopravvenuta immissione in ruolo del docente e/o operatore ata, trattandosi di evento idoneo ad interrompere il nesso causale del danno solo per il futuro, restando risarcibili i precedenti anni di precariato.

La categoria contrattuale principalmente tutelata è quella delle supplenze annuali al 31 agosto su posto vacante e disponibile (su organico di diritto), trattandosi di incarichi prevedibili già nelle attività di formazione della pianta organica per il nuovo anno scolastico.

Tuttavia, la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela anche l’abuso di contratti al 30 giugno fino al termine delle attività didattiche (su organico di fatto), soprattutto se reiterati presso lo stesso istituto scolastico e su medesima classe di concorso e/o posto di insegnamento.

In ambo i casi si ritiene, infatti, che vi sia un contegno colpevole dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo soggettivo nell’utilizzo di contratti a termine al posto di misure efficaci per la stabilizzazione del personale.

E’ stato, altresì, chiarito che i contratti non debbano essere necessariamente continuativi a livello temporale, essendo sufficiente che l’azione venga promossa entro 10 anni dalla conclusione dell’ultimo contratto oggetto di abuso.

Ad esito delle suddette pronunce e dei principi enucleati, è quindi opportuno agire presso il competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per l’efficace tutela del diritto in esame.

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RICORSO 36 MESI ATA E DOCENTI

La finalità del ricorso è quella di ottenere il risarcimento economico dell’abuso di contratti a termine per un periodo complessivo superiore a 36 mesi (3 anni di servizio).

- CHI PUO’ RICORRERE:

Docenti, di ogni ordine e grado, ed operatori Ata, anche se medio temporeimmessi in ruolo, che hanno maturato un periodo complessivo di precariato con incarichi annuali al 31/8 o al 30/6 superiore a 36 mesi (ovvero 3 anni di servizio), anche se non continuativi.

- PER QUANTI ANNI DI SERVIZIO SI PUO’ CHIEDERE IL RISARCIMENTO ?

Non vi sono limitazioni nel numero di contratti azionabili in giudizio, anzi un maggior numero di contratti a termine rende prevedibile un importo risarcitorio maggiore, a condizione che il ricorso venga presentato entro 10 anni dalla conclusione dell’ultimo contratto oggetto di abuso (termine di prescrizioneinderogabile).

Nel computo degli anni suscettibili di risarcimento non vanno considerati i primi 3 anni, dato che l’abuso si configura proprio per effetto del superamento del periodo base di 36 mesi, pertanto i contratti che il Giudice è tenuto a valutare per la determinazione del risarcimento sono quelli successivi al terzo.

- MODALITA’ DEL RICORSO

Il ricorso è presentato in forma individuale (o semi-collettiva se si tratta di posizioni identiche e/o assimilabili) al Giudice del Lavoro competente in base alla sede di servizio.

E’ messa a disposizione la diffida da inviare prima del ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito per determinare l'interruzione del termine di prescrizione del diritto.

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- ADESIONI ATTIVE: LE ADESIONI AL RICORSO 36 MESI ATA E DOCENTI SONO SEMPRE ATTIVE, PER CUI E' POSSIBILE ADERIRE IN OGNI MOMENTO A SEGUITO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI PRESUPPOSTI COME SOPRA INDICATI.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

 

 

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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