VITTORIE STORICHE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI ED ITP CON 24 CFU E/O 3 ANNI DI SERVIZIO – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024
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VITTORIE STORICHE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI ED ITP CON 24 CFU E/O 3 ANNI DI SERVIZIO – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO I FASCIA GPS 2022/2024.
LE VITTORIE
Con plurime storiche vittorie l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma consente l’inclusione in I fascia GPS sia a LAUREATI che ad ITP muniti di 24 CFU e/o con Servizio triennale statale.
Le vittorie assumono maggior rilievo in quanto sono state conseguite sia in forma individuale, che in via collettiva.
1) In ricorso collettivo a favore di docenti con laurea e 24 CFU e/o servizio triennale statale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 28 Giugno 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.
2) La Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro, in riforma della negativa Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto l’appello proposto a favore di docente laureato con 24 CFU, con Sentenza del 13 aprile 2022, disponendone l’inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante dei titoli.
3) In ricorso collettivo a favore di docenti muniti di diploma ITP e 24 CFU e/o servizio triennale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 23 maggio 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.
4) In ricorso individuale a favore di docente munito di laurea e 24 CFU, il Tribunale di Messina – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Ordinanza dell'8 Agosto 2022, disponendo l’inserimento d'urgenza del ricorrente in I fascia GPS.
LE MOTIVAZIONI
Si allega, in primo luogo, l'Ordinanza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro dell'8 Agosto 2022 che ha, tra l'altro, chiarito che non incidono sul favorevole contenzioso dei 24 cfu le riforme in itinere, per cui tale positivo orientamento resta valido anche a fronte della riforma sui c.d. “60 CFU”, che peraltro al momento è in una fase meramente embrionale (per visionare il provvedimento CLICCA QUI).
Il Tribunale di Messina ha specificato, infatti, che in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che 1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...) Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che il ricorrente ha conseguito i 24 CFU prima di tale data.
Pertanto, per chi ha conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 non si pone alcun limite all'inserimento per via giudiziale in I fascia Gps.
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Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle ulteriori Sentenze sopra citate:
“ .. Il legislatore delegato ha quindi dato attuazione ai principi espressi dall’art. 1 co. 181 facendo riferimento al possesso dei crediti formativi che, secondo questo testo della legislazione delegata, debbono essere posseduti in numero non inferiore a 24. Dunque la legislazione delegata si è mossa nella direzione sostenuta dai ricorrenti ed ha, di fatto, superato, senza più menzionarlo, il requisito dell’abilitazione. .. Questo esito interpretativo trova ulteriore conferma nel raffronto con la normativa dell’Unione Europea in particolare nel complesso normativo costituita dalla direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento del sistema delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55 del 20 novembre 2013. Nel definire all’art. 11 i livelli di qualifica, il legislatore europeo si riferisce esclusivamente ai cicli di studio o alla formazione professionale ed ai titoli conseguiti ad esito degli stessi, congiuntamente al pregresso esercizio della professione a cui la qualifica siriferisce, ovviamente in misura variabile in ragione del livello della qualifica a cui si vuole accedere. Al successivo art. 12 sono presi in considerazione i titoli di formazione assimilati e, tra questi, si fa riferimento esclusivamente ad “ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio” (comma primo), oppure “ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni” (comma secondo). E’ quindi condivisibile l’osservazione espressa nel ricorso laddove si afferma che “I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto attuativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea”. Anche queste ragioni, unitamente alle osservazioni espresse in precedenza sul diritto interno, confermano la fondatezza del ricorso laddove si chiede che sia riconosciuto il diritto dei ricorrenti, perché tutti forniti dei 24 C.F.U o dei 3 anni di servizio statale, all’inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto. ..”
“ .. In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D.Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso torna ad essere contemplata l’abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c’è equivalenza rispetto al possesso dei 24 cfu, come rivela la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di non penalizzare coloro che, prima dell’entrata in vigore dalla nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l’abilitazione in base al previgente sistema. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, .. , è doveroso concludere che il possesso di 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento nella I^ Fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze, e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, del personale docente ..”
Sono state, quindi, condivise le argomentazioni sul valore abilitante di Laurea e Diploma ITP con 24 cfu e/o 3 anni di servizio statale, che ormai sono equivalenti all’abilitazione secondo il diritto interno ed il diritto europeo.
Le vittorie possono ritenersi "storiche" in quanto conseguite anche in ricorsi collettivi, e non meramente individuali, ed in quanto è stato riconosciuto il valore abilitante dei 24 CFU ed anche del servizio statale triennale (per tali motivi sono precedenti unici in materia).
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RICORSO I FASCIA GPS BIENNIO 2022/2024
Visto che il Ministero continua a vietare l’inserimento in I fascia GPS ai docenti con 24 CFU o 3 anni di servizio anche nell’aggiornamento del biennio 2022/2024, atteso che la nuova Ordinanza ministeriale richiede sempre il vetusto requisito dell’abilitazione, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze di I fascia in virtù del rinnovato orientamento.
La finalità del ricorso è quella di consentire l'inclusione in I fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto in tutte le classi di concorso d’interesse.
- CHI PUO’ RICORRERE
- Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;
- Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio)
- Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)
Si precisa che per i diplomati della classe A066 sarà chiesta anche la confluenza in I fascia nella classe B016.
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- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO O INDIVIDUALE
Il ricorso è presentato a scelta dell’interessato/a in forma collettiva centralizzata o, in alternativa, in forma individuale.
E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.
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ADESIONE ULTIMATIVA ENTRO IL 6 MAGGIO 2023 Essendo essenziale conseguire un risultato favorevole quanto prima nel presente periodo di aggiornamento, è opportuno ridurre i tempi di attesa e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 6 MAGGIO 2023.
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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:
1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili
o
2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti
o
3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313
RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE