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I docenti impossibilitati a causa del covid hanno diritto alle prove suppletive, anche per il TFA sostegno

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Ammissione del Tar Lazio Roma con Ordinanza n. 137 del 13.01.2021

Con Ordinanza del Tar Lazio Roma n. 137 del 13 gennaio 2021 è stata disposta l’ammissione con riserva di alcuni docenti, assistiti dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, alla prova scritta del TFA – Sostegno V° Ciclo – 2019/2020, i quali erano stati inizialmente esclusi essendo impossibilitati a partecipare in presenza alla prova a causa dell’emergenza sanitaria Covid.

Il Ministero aveva assunto una posizione di chiusura, secondo cui, nonostante la situazione di eccezionale gravità legata alla diffusione del Covid, che ha reso per molti impossibile partecipare di persona alle prove di concorsi o corsi di specializzazione, non sarebbe stato possibile riammettere tali soggetti in via suppletiva, nemmeno tramite la modalità telematica a distanza.

Tale posizione è stata sostenuta dal Ministero con particolare riguardo alle prove del Concorso Straordinario bandito con il DM n. 510/2020, e di fatto estesa ai corsi di specializzazione sul sostegno da parte delle Università competenti.

Tale preclusione è stata contestata dal ricorso promosso dall’Avv. Buonanno a favore di alcuni docenti che nelle date fissate per la prova scritta del Tfa Sostegno non avevano potuto partecipare di persona in quanto ristretti nelle proprie abitazioni essendo sottoposti a quarantena obbligatoria e/o fiduciaria.

Le Amministrazioni, nonostante la documentazione sanitaria trasmessa dai docenti e i solleciti per ottenere il rinvio e/o la fissazione di prove suppletive, non avevano dato seguito a tali richieste, escludendoli dalla procedura.

Il TAR, quindi, con l’Ordinanza n. 137/2021, ha stabilito: “ .. accoglie l’istanza cautelare e dispone l’effettuazione di prove suppletive nei termini che l’Amministrazione indicherà ai ricorrenti. ..”, visto che “ .. i ricorrenti non hanno potuto partecipare alla prova scritta per l’ammissione al V° TFA Sostegno in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione, la cui violazione configura una ipotesi di responsabilità penale aisensi dell’art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (conv. in legge n. 35 del 2020); ..”, e “ .. ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda ..”. 

I docenti possono, quindi, sostenere le prove scritte in via suppletiva conservando la possibilità di essere ammessi in via finale al corso o di risultare comunque idonei, tanto più tramite la diffusa modalità telematica a distanza, ormai autorizzata in via generale dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Si tratta della conferma di un fondamentale principio di diritto, per cui il candidato impossibilitato per eccezionali cause di forza maggiore a partecipare alle prove di una procedura pubblica, concorsuale o analoga, ha diritto alla riammissione una volta cessata la causa preclusiva, tramite la prosecuzione ad hocdelle sessioni ordinarie o la fissazione di apposite prove suppletive.

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