Con Ordinanza n. 1217 dell’8 marzo 2019 (RG 524/2019) il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza del MIUR che chiedeva di sospendere l’efficacia della Sentenza del TAR Lazio Roma (n. 8038/2018) che aveva disposto l’inserimento in II fascia dei docenti ITP ricorrenti.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha condiviso la strategia difensiva dei difensori Versace/Buonannorigettando l’istanza del MIUR con la seguente formula piena: “... è assorbente il rilievo per cui della relativa tutela manca il presupposto del periculum. Il Ministero appellante lo identifica (appello, p. 9 in fondo) con un’esigenza di corretta organizzazione dei “contingenti scolastici”, che non tollererebbe la permanenza in graduatorie di soggetti non aventi diritto. Si tratta però di un interesse allegato in forma generica, là dove la difesa dei ricorrenti appellati ha dimostrato (v. contratti allegati come doc. 6 nel grado) che gli interessati sono al momento impegnati in supplenze, anche nel ruolo di docenti di sostegno, cui sono stati adibiti per mancanza di colleghi specificamente qualificati; PQM. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 524/2019)”.