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PLURIME VITTORIE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP 24 CFU - 3 ANNI DI SERVIZIO - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI E ITP – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO IN VISTA AGGIORNAMENTO 2024 ANCHE CON 60 CFU

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PLURIME VITTORIE I FASCIA GPS LAUREATI E ITP 24 CFU - 3 ANNI DI SERVIZIO - L’AVV. BUONANNO FA RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA I FASCIA A LAUREATI E ITP – RICORSO GIUDICE DEL LAVORO IN VISTA AGGIORNAMENTO 2024 ANCHE CON 60 CFU.

LE VITTORIE

Con plurime vittorie l’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma ha consentito l’inclusione in I fascia GPS sia a LAUREATI che ad ITP muniti di 24 CFU e/o con Servizio triennale statale.

Le vittorie assumono maggior rilievo in quanto sono state conseguite sia in forma individuale, che in via collettiva.

1) In ricorso collettivo a favore di docenti con laurea e 24 CFU e/o servizio triennale statale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 28 Giugno 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.

2) La Corte di Appello di Ancona – Sez. Lavoro, in riforma della negativa Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha accolto l’appello proposto a favore di docente laureato con 24 CFU, con Sentenza del 13 aprile 2022, disponendone l’inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante dei titoli.

3) In ricorso collettivo a favore di docenti muniti di diploma ITP e 24 CFU e/o servizio triennale, il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Buonanno con Sentenza del 23 maggio 2022, disponendo l’inserimento contestuale dei ricorrenti in I fascia GPS.

Le Sentenze  collettive in questione sono passate in giudicato e quindi sono irrevocabili, in quanto non impugnate dal MIM, per cui l'inserimento  in 1 fascia Gps è  stato ottenuto a titolo definitivo.

Perdipiu', le Sentenze rappresentano precedenti ormai definitivi in materia da far valere.

LE MOTIVAZIONI

Di seguito si riportano estratti conformi delle motivazioni salienti delle Sentenze:

“ .. Il legislatore delegato ha quindi dato attuazione ai principi espressi dall’art. 1 co. 181 facendo riferimento al possesso dei crediti formativi che, secondo questo testo della legislazione delegata, debbono essere posseduti in numero non inferiore a 24. Dunque la legislazione delegata si è mossa nella direzione sostenuta dai ricorrenti ed ha, di fatto, superato, senza più menzionarlo, il requisito dell’abilitazione. .. Questo esito interpretativo trova ulteriore conferma nel raffronto con la normativa dell’Unione Europea in particolare nel complesso normativo costituita dalla direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento del sistema delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55 del 20 novembre 2013. Nel definire all’art. 11 i livelli di qualifica, il legislatore europeo si riferisce esclusivamente ai cicli di studio o alla formazione professionale ed ai titoli conseguiti ad esito degli stessi, congiuntamente al pregresso esercizio della professione a cui la qualifica siriferisce, ovviamente in misura variabile in ragione del livello della qualifica a cui si vuole accedere. Al successivo art. 12 sono presi in considerazione i titoli di formazione assimilati e, tra questi, si fa riferimento esclusivamente ad “ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio” (comma primo), oppure “ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni” (comma secondo). E’ quindi condivisibile l’osservazione espressa nel ricorso laddove si afferma che “I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto attuativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea”. Anche queste ragioni, unitamente alle osservazioni espresse in precedenza sul diritto interno, confermano la fondatezza del ricorso laddove si chiede che sia riconosciuto il diritto dei ricorrenti, perché tutti forniti dei 24 C.F.U o dei 3 anni di servizio statale, all’inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto. ..”

“ .. In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D.Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso torna ad essere contemplata l’abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c’è equivalenza rispetto al possesso dei 24 cfu, come rivela la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di non penalizzare coloro che, prima dell’entrata in vigore dalla nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l’abilitazione in base al previgente sistema. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, .. , è doveroso concludere che il possesso di 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento nella I^ Fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze, e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, del personale docente ..”

Sono state, quindi, condivise le argomentazioni sul valore abilitante di Laurea e Diploma ITP con 24 cfu e/o 3 anni di servizio statale.

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CHIARIMENTI SULLA CONSERVAZIONE DEL SISTEMA ALMENO FINO AL 31 DICEMBRE 2024

IL VALORE MERAMENTE RAFFORZATIVO AL MOMENTO DEI 60 CFU

Va chiarito che se pur a seguito del D.L. n. 36 del 30.4.2022 (conv. con L. n. 79 del 29.6.2022) sono state apportate modifiche al D. Lgs. n. 59/2017, prevedendo in particolare percorsi abilitanti da 60 CFU, tuttavia l’impostazione del sistema di reclutamento e dei relativi requisiti di accesso come qui esposta resta invariata almeno fino al 31.12.2024, per espressa previsione del regime transitorio (con l’inserimento in sede di conversione dell’art. 18-bis) secondo cui (almeno) fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Pertanto, ogni modifica apportata dal DL n. 36/2022 (la cui attuazione, peraltro, non risulta nemmeno avviata) non può incidere in negativo per coloro i quali hanno conseguito i 24 CFU (o maturato il servizio statale triennale) entro il 31.10.2022, atteso che, per espressa previsione legislativa, il sistema di reclutamento resta invariato per come esposto almeno fino al 31.12.2024, pertanto tali docenti possono continuare a ricorrere per ottenere l'inserimento  in 1 fascia.

Tuttavia, dato che in numerosi casi i docenti hanno già conseguito titoli equivalenti ai 60 CFU, in quanto in sede di rilascio sono stati certificati come equivalenti a 60 CFU, è opportuno utilizzare in via meramente rafforzativa - non vincolante - tali titoli per supportare le argomentazioni di ricorso.

Pertanto, è opportuno allegare in giudizio in via rafforzativa, solo per chi li ha conseguiti e quindi non in modo vincolante, titoli certificati con valore equivalente a 60 CFU, in modo da rendere piu' compatibili le argomentazioni del ricorso alla riforma sui “60 CFU” di futura (eventuale) applicazione.

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RICORSO I FASCIA GPS

E' OPPORTUNO RICORRERE IN VISTA DELL'AGGIORNAMENTO DEL 2024

Visto che il Ministero ha continuato a vietare l’inserimento in I fascia GPS ai docenti con 24 CFU o 3 anni di servizio anche nell’aggiornamento del biennio 2022/2024, atteso che l'Ordinanza n. 112/22 ha richiesto sempre il vetusto requisito dell’abilitazione, è opportuno agire in giudizio per affermare il proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie per le supplenze di I fascia in virtù del rinnovato orientamento.

La finalità del ricorso è quella di consentire l'inclusione in I fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto in tutte le classi di concorso d’interesse.

In particolare, visto che nel 2024 ci sarà il nuovo aggiornamento biennale delle GPS, è opportuno aderire quanto prima al ricorso per poter avere una sentenza positiva in tempi utili per il nuovo aggiornamento 2024, al fine di poter ottenere l'inserimento nel nuovo aggiornamento biennale.

- CHI PUO’ RICORRERE

  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con almeno 3 anni di Servizio in istituti scolastici Statali, senza limiti temporali, sia su materia comune che sostegno;
  • Laureati/Afam/Isef e diplomati ITP con 24 CFU (anche senza servizio) 
  • Diplomati ITP del “vecchio ordinamento” con diploma ante DM 39/1998 (anche senza 24 cfu e servizio)

Come sopra osservato, è opportuno che i 24 CFU e i 3 anni di servizio siano stati conseguiti entro il 31.10.2022.

Inoltre, solo per chi li ha conseguiti e quindi non in modo vincolante, è opportuno allegare anche ulteriori titoli che siano stati certificati come equivalenti a 60 CFU.

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- MODALITA’: RICORSO COLLETTIVO

Il ricorso è presentato in forma collettiva centralizzata.

E’ messa a disposizione la domanda/diffida, curata dal legale, da inviare prima del ricorso all’Ufficio scolastico provinciale d'interesse.

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- ADESIONI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2023: essendo essenziale poter conseguire un risultato in tempi utili nel corso del presente aggiornamento GPS e/o soprattutto entro il nuovo aggiornamento 2024, è opportuno aderire quanto prima al ricorso per limitare i tempi di durata del giudizio e, quindi, si fissa quale termine di adesione il 23 SETTEMBRE 2023.

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Per ottenere informazioni e aderire al ricorso procedi alternativamente a:

1) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con descrizione di titolo, data conseguimento e ulteriori dati utili

o

2) compilare i campi del form presente nella sezione Ricorsi e Assistenza Legale del sito www.osservatoriodocenti.it con i dati richiesti

o

3) inviare richiesta di informazioni all’Avv. Giuseppe Buonanno tramite WhatsApp al numero 3470934313

RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE

Per richiedere maggiori informazioni sui ricorsi attivati invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È possibile contattare telefonicamente il responsabile legale Avv. Giuseppe Buonanno allo 0645507012 o al 3470934313 nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

E', inoltre, possibile contattare in qualsiasi orario l'Avv. Giuseppe Buonanno su Whatsapp al numero 3470934313 (preferibilmente messaggi in forma scritta) o compilando i campi del form sottostante con i dati richiesti.

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